Non è costituzionalmente illegittimo l'articolo 126-bis nella parte in cui sanziona l'omessa comunicazione dei dati del conducente, senza tenere conto che la proposizione del ricorso sospende la possibilità di rendere concreta la decurtazione dei punti
Corte di Cassazione Civile sez.II 8/6/2009 n. 13129
Giustificato motivo in materia di omessa comunicazione dei dati del conducente - non ricordare o non essere in grado a causa della propria organizzazione, non è motivo tale da esimere dalla responsabilità nella violazione dell'articolo 126 bis, comma 2 del codice della strada
Innanzi
a cotanta scienza e coscienza della più autorevole Giurisprudenza Italiana, non
ci si può esimere dal cercare di capire il ragionamento che taluni
giuristi fanno nell’esaminare la norma nuda e cruda così come posta. Il
teatro legislativo e applicativo Italiano è caratterizzato da un velo di
contraddizione, ove la giustizia è spesso distante da ciò che a pelle può
sembrare realmente giusto. Sebbene vi siano differenze fra il
procedimento amministrativo e quello penale, non si riesce a capire perché
esistano , in genere, talune diversità sulla possibilità oggettiva e
soggettiva di individuare o meno il responsabile dell’addebito.
Orbene,
senza volersi immergere nei classici ragionamenti che solo i giuristi possono
fare, atteso che non ho studiato diritto romano o filosofia del diritto, ma
bensì la filosofia della vita che vivo quotidianamente sulla mia
pelle, pongo la seguente domanda, alla quale qualcuno spero possa
dare risposta.
Andrea
Rossi presta a Michele Verdi la propria auto e, quest’ultimo, durante la
conduzione del mezzo commette alcune violazioni al Cds, una delle quali prevede
il decurtamento di alcuni punti sulla patente. Ad Andrea Rossi, quale
proprietario del mezzo, viene contestata la violazione all’art. 142/8 del
C.d.s. previo accertamento con autovelox , per aver superato il limite di
velocità imposto sulla strada e gli viene intimato di comunicare il nome del
conducente, qualora diverso dal proprietario del mezzo, per la
decurtazione dei punti sulla patente. La mancata comunicazione prevede comunque
un’ulteriore sanzione amministrativa ai sensi dell’art.126 Bis del
Cds. Andrea Rossi in ottemperanza a quanto disposto comunica che il
quella circostanza si trovava alla guida del mezzo Michele Verdi e non lui. A
questo punto la Polizia Municipale procede ai sensi di legge a contestare la
violazione a Michele Verdi ed a procedere alla decurtazione dei punti
dalla patente di guida. Michele Verdi, che non vuole sottostare al
provvedimento, dichiara che quando riferito da Andrea Rossi non corrisponde a
verità e che lui non ha mai guidato quel mezzo.
In
sostanza viene naturale chiedersi:”MA CHI E’ CHE DEVE ACCERTARE LA
VIOLAZIONE”?. Come dovrebbe procedere ora la Polizia Municipale davanti a due
dichiarazioni differenti? Deve soccombere il proprietario del mezzo che ha
detto la verità o deve pagare Michele Verdi che ha realmente commesso
l’infrazione ? come fa la Polizia Municipale a dimostrare chi ha commesso
la violazione ?
Continuiamo
a fare ragionamenti di diritto amministrativo o ci chiediamo come facciamo
realmente ad applicare una giustizia giusta innanzi a norme irrealmente
plausibili?
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