giovedì 24 maggio 2012

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA PATENTE ART. 126 BIS C.D.S.


Ordinanza Corte Costituzionale 20/11/2009 n. 306
Non è costituzionalmente illegittimo l'articolo 126-bis nella parte in cui sanziona l'omessa comunicazione dei dati del conducente, senza tenere conto che la proposizione del ricorso sospende la possibilità di rendere concreta la decurtazione dei punti
Corte di Cassazione Civile sez.II 8/6/2009 n. 13129
Giustificato motivo in materia di omessa comunicazione dei dati del conducente - non ricordare o non essere in grado a causa della propria organizzazione, non è motivo tale da esimere dalla responsabilità nella violazione dell'articolo 126 bis, comma 2 del codice della strada  
Innanzi a cotanta scienza e coscienza della più autorevole Giurisprudenza Italiana, non ci si può esimere dal cercare di capire il ragionamento  che taluni giuristi fanno nell’esaminare la norma nuda e cruda così come posta. Il teatro legislativo e applicativo Italiano è caratterizzato da un velo di contraddizione, ove la giustizia è spesso distante da  ciò che a pelle può sembrare realmente giusto.  Sebbene vi siano differenze fra il procedimento amministrativo e quello penale, non si riesce a capire perché esistano , in genere,  talune diversità sulla possibilità oggettiva e soggettiva di individuare o meno il  responsabile dell’addebito. 

Orbene, senza volersi immergere nei classici ragionamenti che solo i giuristi possono fare, atteso che non ho studiato diritto romano o filosofia del diritto, ma bensì la filosofia della vita che vivo quotidianamente sulla mia pelle,  pongo la seguente domanda,  alla quale qualcuno spero possa dare risposta.

Andrea Rossi presta a Michele Verdi la propria auto e, quest’ultimo, durante la conduzione del mezzo commette alcune violazioni al Cds, una delle quali prevede il decurtamento di alcuni punti sulla patente. Ad Andrea Rossi, quale proprietario del mezzo,  viene contestata la violazione all’art. 142/8 del C.d.s. previo accertamento con autovelox , per aver superato il limite di velocità imposto sulla strada e gli viene intimato di comunicare il nome del  conducente, qualora diverso dal proprietario del mezzo, per la decurtazione dei punti sulla patente. La mancata comunicazione prevede comunque un’ulteriore sanzione amministrativa ai sensi dell’art.126 Bis del Cds. Andrea Rossi in ottemperanza a quanto disposto  comunica che il quella circostanza si trovava alla guida del mezzo Michele Verdi e non lui. A questo punto la Polizia Municipale procede ai sensi di legge a contestare la violazione a Michele Verdi ed a procedere alla decurtazione dei  punti dalla patente di guida. Michele Verdi, che non vuole sottostare al provvedimento, dichiara che quando riferito da Andrea Rossi non corrisponde a verità e che lui non ha mai guidato quel mezzo.
In sostanza viene naturale chiedersi:”MA CHI E’ CHE DEVE ACCERTARE LA VIOLAZIONE”?. Come dovrebbe procedere ora la Polizia Municipale davanti a due dichiarazioni differenti? Deve soccombere il proprietario del mezzo che ha detto la verità o deve pagare Michele Verdi che ha realmente commesso l’infrazione ?  come fa la Polizia Municipale a dimostrare chi ha commesso la violazione ?
Continuiamo a fare ragionamenti di diritto amministrativo o ci chiediamo come facciamo realmente ad applicare una giustizia giusta innanzi a norme irrealmente plausibili?



Nessun commento:

Posta un commento