La
sentenza n. 11185
del 20 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che il proprietario
del veicolo non è tenuto a comunicare i dati del conducente se la contestazione
della violazione è stata notificata tardivamente. I giudici hanno considerato un
principio di diritto,ex art.
363 del c.p.c., ritenendo la questione di particolare rilevanza: lo sforzo
mnemonico richiesto al proprietario del veicolo deve essere limitato.
“Lo
sforzo mnemonico del proprietario del veicolo– afferma la Corte – è esigibile
solo se contenuto inragionevoli tempi. Pertanto l’obbligo del proprietario,
quello di comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di
contestazione i dati personali e della patente del conducente il veicolo al
momento della commessa violazione, può scattare solo se sorretto da
notificazione tempestiva di detto verbale”.
Non
è rilevante che il primo verbale , relativo alla violazione principale, non sia
stato oggetto di opposizione.
I
giudici, riguardo alla contestazione della violazione di omessa comunicazione
dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126bis del c.d.s., qualora essasia pervenuta
tardivamente , oltre i termini prescritti, va escluso l'obbligo, per il
proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente del veicolo al
momento del rilevamento dell’infrazione;con la conseguenza che risulta
illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa
comunicazione, contestata,successivamente alla prima, con apposito verbale di
accertamento”
Nessun commento:
Posta un commento