domenica 20 maggio 2012

CARTELLINO - ANCHE IL SEGRETARIO COMUNALE LO DEVE TIMBRARE


Il Consiglio di Stato ha precisato, con sentenza n. 1763 del 18 luglio 2007, sez. VI, che il segretario comunale, come tutti i dipendenti, deve osservare l'orario di lavoro e la conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio. Il caso era quello di un segretario comunale a cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato l'orario di lavoro, soccombente nel giudizio di primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato, adducendo tra le motivazioni del ricorso, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli comuni equiparato ai dirigenti, sarebbe esonerato dall'obbligo della timbratura del cartellino e inoltre aveva comunque un credito di ore di straordinario effettuate e non pagate. Aderendo ad un indirizzo del Ministero dell'Interno, espresso con le note n. 9400207/17200.16455, del 21 marzzo 1994 e n. 9406529/17200/16455, del 30 agosto 1994, il Supremo Consiglio ha respinto il ricorso, affermando l'esistenza dell'obbligo dell'orario di ufficio e della conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come tutti gli altri dipendenti. Anche la corte dei Conti con sentenza n. 313/2005 ha rilevato che"l'osservanza dell'orario di lavoro è un obbligo per i dipendenti pubblici e anche per il personale con qualifica dirigenziale e che l'orario di lavoro deve essere documentato ed accertato con sistemi di tipo automatico ed obiettivo, come disposto dalla vigente normativa".

Nessun commento:

Posta un commento