Il Consiglio di Stato ha precisato, con sentenza n. 1763 del
18 luglio 2007, sez. VI, che il segretario comunale, come tutti i dipendenti,
deve osservare l'orario di lavoro e la conseguente timbratura del cartellino
marcatempo attestante la presenza in ufficio. Il caso era quello di un
segretario comunale a cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della
censura per non aver rispettato l'orario di lavoro, soccombente nel giudizio di
primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato, adducendo tra le
motivazioni del ricorso, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli comuni
equiparato ai dirigenti, sarebbe esonerato dall'obbligo della timbratura del
cartellino e inoltre aveva comunque un credito di ore di straordinario
effettuate e non pagate. Aderendo ad un indirizzo del Ministero dell'Interno,
espresso con le note n. 9400207/17200.16455, del 21 marzzo 1994 e n.
9406529/17200/16455, del 30 agosto 1994, il Supremo Consiglio ha respinto il
ricorso, affermando l'esistenza dell'obbligo dell'orario di ufficio e della
conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario
comunale, come tutti gli altri dipendenti. Anche la corte dei Conti con
sentenza n. 313/2005 ha rilevato che"l'osservanza dell'orario di lavoro è
un obbligo per i dipendenti pubblici e anche per il personale con qualifica
dirigenziale e che l'orario di lavoro deve essere documentato ed accertato con
sistemi di tipo automatico ed obiettivo, come disposto dalla vigente
normativa".
Nessun commento:
Posta un commento