Qualora nelle copie delle
relate di notifica vi siano incongruenze o manchino dati essenziali, deve
ritenersi nulla la cartella esattoriale.
A tal proposito i giudici,
richiamando un proprio precedente, hanno esplicitamente affermato
che“ai fini della validità della notifica ai sensi
dell'art. 148 cip.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di
relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnta al
destinatario, occorre far riferimento alle risultanze
ricavabili dalla copia in possesso del destinatario , mentre, ove in questa
manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata
all'originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi
dell'art. 160 c.p.c.”(Cass.Sent.
n. 398/2012).
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