venerdì 18 maggio 2012

CARTELLA ESATTORIALE MUTA


La Corte di Cassazione, con con sentenza n. 21598 del 19 ottobre 2011, nel respingere il ricorso di un contribuente che aveva presentato opposizione avverso delle cartelle di pagamento “mute” (prive del responsabile del procedimento) notificate da equitalia,  chiarisce che l’opposizione esperibile è quella riguardante l’esecuzione, di cui all’art. 615 c.p.c. Gli obblighi derivanti dall’art. 7 L.212/2000 di indicare il responsabile del procedimento (Corte Cost. 377/2007) , la lo scopo primario di assicurare la trasparenza nella preminente garanzia del diritto di difesa, principi di buon andamento ed imparzialità garantiti dall’art. 97 della Costituzione. La stessa Corte ribadisce che è esperibile l’opposizione ai sensi della L. 689/81 qualora la parte deduca che  la cartella esattoriale è il primo atto notificatogli con il quale viene a conoscenza di una precedente   notifica di ordinanza ingiunzione o del verbale di contestazione, mai ricevuti.

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