La Corte di Cassazione, con con sentenza
n. 21598 del 19 ottobre 2011, nel respingere il ricorso di un contribuente
che aveva presentato opposizione avverso delle cartelle di pagamento “mute”
(prive del responsabile del procedimento) notificate da equitalia, chiarisce che l’opposizione
esperibile è quella riguardante l’esecuzione, di cui all’art. 615 c.p.c. Gli
obblighi derivanti dall’art. 7 L.212/2000 di indicare il responsabile del
procedimento (Corte Cost. 377/2007) , la lo scopo primario di assicurare la
trasparenza nella preminente garanzia del diritto di difesa, principi di buon
andamento ed imparzialità garantiti dall’art. 97 della Costituzione. La stessa
Corte ribadisce che è esperibile l’opposizione ai sensi della L. 689/81 qualora
la parte deduca che la
cartella esattoriale è il primo atto notificatogli con il quale viene a
conoscenza di una precedente notifica
di ordinanza ingiunzione o del verbale di contestazione, mai ricevuti.
Nessun commento:
Posta un commento