poiché alcuni commenti sull'argomento ( 6
SCATTI AGGIUNTIVI DLG 165/97 )
tendono a richiedere delucidazioni nel merito, riprendiamo il post pubblicato e
ritorniamo sull'argomento cercando di essere più chiari.
L'art. 12 delle preleggi, al Capo I
delle disposizioni sulla legge in generale recita: ”Nell'applicare la
legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.”Orbene, dalla lettura delle norme prese in
esame, non assurge l'esclusione letterale della possibilità di applicare i sei
scatti aggiuntivi anche ai fini del TFS. Andiamo quindi a leggere attentamente
i combinati disposti delle norme facendo una cognizione lessicale delle parti.
a) Art. 11 Legge n. 231/1990,
Scatti stipendiali.
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, e' sostituito dal seguente: "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate,
compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi
della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli
maggiori aiutanti ed appuntati, che
cessano dal servizio per eta' o perché' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perché' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità' di buonuscita, sei
scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianità' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli
stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni
di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto
per il calcolo dell'indennità' di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge
b) Art.4 D.lgs 165/97 , Maggiorazione
della base pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendiodi cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 165/97.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono,
altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo
pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3,
calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado
rivestito.
3. Ai
fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a
tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli
ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo
della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale
il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e
pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' progressivamente incrementato.
c)
T.A.R. Lazio N. 10729/2010 REG.SEN. N. 06116/2006 REG.RIC.
FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P…. E….. ha impugnato il provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90. All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò rende, ovviamente, superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Anche – invero – a non voler tener conto del fatto- che l’E…… ha lasciato l’Arma senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario (essendogli soltanto stata riconosciuta, dal marzo del 2005, una pensione privilegiata di terza categoria); -che, al 5.4.2003: quando è stato collocato in congedo (per, è bene precisarlo, “perdita del grado per rimozione”), egli non era – infatti – in possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni), si deve comunque rilevare come – “in iure condito” – i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori. E dunque; atteso che – nella circostanza – la resistente ha fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore: attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
Il Tribunale amministrativo rigetta
il ricorso del V.Brigadiere negandogli i sei scatti aggiuntivi sul trattamento di buonuscita e su
quello pensionistico per i
seguenti motivi: ”
·
destituito con perdita
del grado; non in possesso dell'anzianità contributiva né di quella anagrafica
pari o superiore ai 53 anni” .
La non riconoscibilità discende
dalla mancanza dei requisiti minimi generici , nulla viene affermato sulla non
applicabilità in assoluto del trattamento ai fini della buonuscita.
La norma non incide
sull'applicazione dei sei scatti aggiuntivi ai fini del TFS, ancorché,
dall'attenta lettura dell'art. 4 Co.2 L. 165/97, si capisce che gli aumenti
periodici di cui al comma 1 , che fanno esplicito riferimento alle
modificazioni delle norme chiaramente
assorbite dall'art. 11 della L. 231/1990, quindi all'applicazione dei sei
scatti aggiuntivi anche sulla buonuscita, spettano oltre a chi viene dichiarato
inabile al servizio anche a chi cessa dal servizio a domanda previo pagamento
della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in
relazione ai limiti di eta' anagrafica.
La domanda finale quindi è:”
dove sta scritto che i 6 scatti non sono applicabili anche alla buonuscita?
Orbene, ci si chiede quindi, perché
le amministrazioni centrali propendono per una interpretazione restrittiva
della norma? Dove scorgono la chiara volontà del legislatore nel non voler
applicare i sei scatti anche sul TFS? credo che la risposta sia semplice, le
amministrazioni centrali con proprie circolari hanno dato degli indirizzi
precisi e, così facendo , lo Stato ha risparmiato un bel po di soldini. Il
pensionato per veder riconoscere i sei scatti aggiuntivi sulla liquidazione
dovrebbe fare ricorso al T.A.R e non alla Corte dei Conti, non trattandosi di
materia pensionistica ma ai fini della buonuscita. Si può dire che per
l'amministrazione il gioco è fatto. Sanno che la maggior parte dei pensionati
non ricorrerà per i costi legali e il tempo necessario per avere giustizia, e ,
qualora ciò accadesse, la sentenza non sarebbe applicabile erga omnes.
Qualora in tanti si destassero e
decidessero di ricorrere suddividendo i costi, avremmo la soddisfazione di
leggere il dispositivo della sentenza sull'argomento.
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