"La delibera n.
66/07 condannava l'Enel a circa 11 milioni di euro per mancata informazione, in
bolletta, dell'esistenza di almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta. Essa è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato Sent. 2507 del 23.2.2010 dep
03.05.2010 , che ha riformato
la sentenza del Tar lombardo che la annullò."
"La sentenza tratta accuratamente e
approfonditamente della questione delle spese di spedizione. Prende atto della
sentenza della Cassazione sul punto e anzi, partendo proprio da essa, trae
argomenti a sostegno della pretesa del consumatore.
Il Tribunale civile di Napoli, sez. XII
n.4044 del 12.4.2010 si pronuncia
anche sull'Iva che, ad avviso del giudicante, non è applicabile sulle spese di
spedizione. Censura il comportamento della Telecom consistente nel non
dimostrare quanto effettivamente spende per l'invio tramite posta delle fatture
ai propri clienti.
L'ulteriore importanza di questa sentenza è
quella di provenire dalla XII^ sezione, cioè da una delle due "sezioni
specializzate" (tra cento virgolette) nel ramo dei contratti tra
professionisti e consumatori (l'altra è la XI^).
Canone idrico e consumi presunti.
Il giudice di pace di Nocera il 16
febbraio 2009 afferma che la cessione del contratto di somministrazione non può
desumersi ma necessita di forma scritta, escludendo pertanto la possibilità per
i gestori del servizio di distribuzione dell'acqua potabile di determinare il
canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presunti in
quanto il pagamento richiesto dev'essere solo per l'acuqa effettivamente
erogata ( cfr. Trib. Napoli 21.11.2001). Si ribadisce l'obbligatorietà della
forma scritta da parte della p.a e si esclude la cessione del contratto,
allorquando provenga dalla p.a. o da un ente pubblico (cfr. Cass. 12.04.06, n.
8621). Molti gestori privati purtroppo calcolano i consumi presunti sebbene in
mancanza di atto di cessione e sottoscrizione e/o consenso dei contraenti
ceduti. Nella fattispecie, la cessione del contratto è nulla e non suscettibile
a ratifiche. (cfr. Cass. Civ. 15.03.2004, n. 5234)
Le bollette inerenti il gas,
l'acqua, la luce, il telefono, etcc.. non sono più esigibili decorsi i cinque
anni (art. 2948 c.c. ) . Qualora le fatture siano oggetto di controversia il
termine è di 10 anni. Dopo tale termine le bollette devono ritenersi cadute in
prescrizione ai sensi dell'art.2934 del c.c.
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