mercoledì 16 maggio 2012

BOLLETTE - ESIGIBILITA' E PRESCRIZIONE


"La delibera n. 66/07 condannava l'Enel a circa 11 milioni di euro per mancata informazione, in bolletta, dell'esistenza di almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta. Essa è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato Sent. 2507 del 23.2.2010 dep 03.05.2010 , che ha riformato la sentenza del Tar lombardo che la annullò."
"La sentenza tratta accuratamente e approfonditamente della questione delle spese di spedizione. Prende atto della sentenza della Cassazione sul punto e anzi, partendo proprio da essa, trae argomenti a sostegno della pretesa del consumatore.
Il Tribunale civile di Napoli, sez. XII n.4044 del 12.4.2010 si pronuncia anche sull'Iva che, ad avviso del giudicante, non è applicabile sulle spese di spedizione. Censura il comportamento della Telecom consistente nel non dimostrare quanto effettivamente spende per l'invio tramite posta delle fatture ai propri clienti.
L'ulteriore importanza di questa sentenza è quella di provenire dalla XII^ sezione, cioè da una delle due "sezioni specializzate" (tra cento virgolette) nel ramo dei contratti tra professionisti e consumatori (l'altra è la XI^).
Canone idrico e consumi presunti.
Il giudice di pace di Nocera il 16 febbraio 2009 afferma che la cessione del contratto di somministrazione non può desumersi ma necessita di forma scritta, escludendo pertanto la possibilità per i gestori del servizio di distribuzione dell'acqua potabile di determinare il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presunti in quanto il pagamento richiesto dev'essere solo per l'acuqa effettivamente erogata ( cfr. Trib. Napoli 21.11.2001). Si ribadisce l'obbligatorietà della forma scritta da parte della p.a e si esclude la cessione del contratto, allorquando provenga dalla p.a. o da un ente pubblico (cfr. Cass. 12.04.06, n. 8621). Molti gestori privati purtroppo calcolano i consumi presunti sebbene in mancanza di atto di cessione e sottoscrizione e/o consenso dei contraenti ceduti. Nella fattispecie, la cessione del contratto è nulla e non suscettibile a ratifiche. (cfr. Cass. Civ. 15.03.2004, n. 5234)
Le bollette inerenti il gas, l'acqua, la luce, il telefono, etcc.. non sono più esigibili decorsi i cinque anni (art. 2948 c.c. ) . Qualora le fatture siano oggetto di controversia il termine è di 10 anni. Dopo tale termine le bollette devono ritenersi cadute in prescrizione ai sensi dell'art.2934 del c.c.

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