giovedì 17 maggio 2012

AVVOCATI - DOVERI E RESPONSABILITA'


Corte di Cassazione, III sezione, sentenza n. 8312/2011
La terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti di un avvocato che gli aveva seguito una pratica di risarcimento per un incidente stradale. La Cassazione con tale pronuncia ha sovvertito le pronunce del Tribunale di Torino e del Gdp, le quali avevano respinto la domanda di risarcimento poiché il cliente non aveva dimostrato di aver fornito i nomi dei testimoni; che l’avvocato aveva comunicato al cliente il dispositivo della sentenza, dopo aver ricevuto la comunicazione di cancelleria, e che l’omessa notizia della notificazione della sentenza era irrilevante, poiché non vi erano motivi per impugnare.
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso censura l'attività del professionista in base al suo comportamento, poiché in una causa da incidente stradale chiede la fissazione dell' udienza di precisazione delle conclusioni senza avere dato corso alle prove sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, nonché sull'entità dei danni, "è oggettivamente colposo e irresponsabile". Non solo. Anche l'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte innegabile di responsabilità professionale.
Rientra infatti nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività professionale e dei doveri di diligenza, a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli artt. 1176, I e II comma1e22362c.c.,la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza”.
Salvo che l’avvocato “dimostri che non ha potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art. 1218c.c.3)o di aver svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo”.
Un comportamento, peraltro, aggravato dal fatto che il legale, dopo l'inevitabile rigetto della domanda, ha comunicato al cliente solo il dispositivo della condanna ma non l'avvenuta notifica della sentenza,con la conseguenza che era scaduto anche il termine per proporre impugnazione

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