Corte di Cassazione, III sezione, sentenza n. 8312/2011
La terza sezione civile della
Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo nei confronti di un avvocato che
gli aveva seguito una pratica di risarcimento per un incidente stradale. La Cassazione
con tale pronuncia ha sovvertito le pronunce del Tribunale di Torino e del Gdp,
le quali avevano respinto la domanda di risarcimento poiché il cliente non
aveva dimostrato di aver fornito i nomi dei testimoni; che l’avvocato aveva
comunicato al cliente il dispositivo della sentenza, dopo aver ricevuto la
comunicazione di cancelleria, e che l’omessa notizia della notificazione della sentenza
era irrilevante, poiché non vi erano motivi per impugnare.
La Cassazione, accogliendo il primo
motivo di ricorso censura l'attività del professionista in base al suo
comportamento, poiché in una causa da incidente stradale chiede la fissazione
dell' udienza di precisazione delle conclusioni senza avere dato corso alle
prove sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, nonché sull'entità dei
danni, "è oggettivamente colposo e irresponsabile". Non solo.
Anche l'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della
sentenza di condanna, fino a far decorrere il termine per impugnare,
costituisce grave negligenza e fonte innegabile di responsabilità
professionale.
“Rientra infatti nell’ambito
delle competenze specifiche dell’attività professionale e dei doveri di
diligenza, a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli artt.
1176, I e II comma1e22362c.c.,la consapevolezza che la mancata prova degli
elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza”.
Salvo che l’avvocato “dimostri che
non ha potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (art. 1218c.c.3)o di
aver svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano
essere ragionevolmente richieste allo scopo”.
Un comportamento, peraltro,
aggravato dal fatto che il legale, dopo l'inevitabile rigetto della domanda, ha
comunicato al cliente solo il dispositivo della condanna ma non l'avvenuta
notifica della sentenza,con la conseguenza che era scaduto anche il termine per
proporre impugnazione
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