giovedì 24 maggio 2012

AUTOVELOX - TARATURA - NON NECESSARIA


Corte di Cassazione Civile sez.II 20/10/2009 n. 22223
Non si applicano le disposizioni relative al sistema nazionale di taratura agli strumenti per il controllo della velocità
(omissis)
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Potenza con sentenza del 26 novembre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da C.U. avverso il Ministero dell'Interno per l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della polizia stradale di Potenza, relativo alle sanzioni irrogate per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9. Riteneva che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento non era stata sottoposta ad idoneo procedimento periodico di taratura, poichè l'Amministrazione non aveva provato nulla sul punto.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25/29 settembre 2006. Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 45 C.d.S., e art. 142 C.d.S., comma 6 e relative norme di esecuzione, sostenendo che la sentenza impugnata si fonda erroneamente sulla presunta necessità di tarature periodiche dell'apparecchio usato per la rilevazione. Deduce la piena legittimità dell'uso dell'apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all'art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l'estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale di taratura. Illustra diffusamente ogni aspetto del tema.
Il motivo è fondato. Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, come previsto dall'art. 142, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti dal codice non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass 23978/07; 29333/08). La prima sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Potenza per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure. Il giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altro giudice di pace di Potenza, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di le

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