Il
verbale di accertamento privo della sottoscrizione, redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli art.383, Co. 4, e 385
Commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione del c.d.s., e dell'art. 3 Co. 2 del
D.lgs n. 39/1993, secondo la giurisprudenza ed il Ministero dell'Interno, deve
ritenersi legittimo.
Esso è redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, così come previsto dagli art. 383, Co. 4,
e 385 Commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione del c.d.s. , e dell'art. 3 Co.
2 del D.lgs n. 39/1993, secondo il quale, nella redazione degli atti amministrativi,
la firma autografa e sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa
del responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante.
Gli "ausiliari
del traffico" possano fare multe e quindi non bisognerebbe perdere tempo
in ricorsi inutili se non basati su fondamenti che prescindono dalla loro
figura di pubblici ufficiali.
Alcuni
anni orsono si poteva ricorrere perché la legge che aveva istituito la loro figura
non aveva previsto la qualifica di "pubblici ufficiali", la questione
è stata successivamente sanata dalla legge n. 488/1999, che ha riconosciuto la
piena validità dei verbali degli ausiliari del traffico, perché nominativamente
designati dal sindaco.
Erano diventati anch’essi pubblici ufficiali, anche se qualcuno pensò di ricorrere ritenendo che non potessero essere equiparati ai pubblici ufficiali perché non assunti per concorso pubblico, bensì nominati dal sindaco. La questione fu portata davanti alla Corte costituzionale, che con una sentenza (n. 43/2001) rigettò l’ipotesi di ricorso, osservando che l’obbligo del concorso pubblico valeva per le assunzioni negli uffici dell'amministrazione pubblica e non per chi svolgeva un servizio esterno come gli ausiliari.
Erano diventati anch’essi pubblici ufficiali, anche se qualcuno pensò di ricorrere ritenendo che non potessero essere equiparati ai pubblici ufficiali perché non assunti per concorso pubblico, bensì nominati dal sindaco. La questione fu portata davanti alla Corte costituzionale, che con una sentenza (n. 43/2001) rigettò l’ipotesi di ricorso, osservando che l’obbligo del concorso pubblico valeva per le assunzioni negli uffici dell'amministrazione pubblica e non per chi svolgeva un servizio esterno come gli ausiliari.
Va
comunque ricordato che vi sono tre tipi di ausiliari, con competenze diverse:
a) i dipendenti delle società delegate
alla gestione dei parcheggi possono verbalizzare solo le soste senza ticket
all’interno dell’area;
b) i dipendenti comunali designati
possono verbalizzare i divieti di sosta sulle strade comunali;
c) i controllori di autobus e tram
possono verbalizzare sia la sosta sia la circolazione vietata nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici.
In
sostanza, ogni ausiliario può fare le sue contravvenzioni e non altre, che
eventualmente potrebbero essere impugnate.
Corte
di Cassazione, sez. civile Sez.I, sentenza 7/4/2005, n. 7336.
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