martedì 22 maggio 2012

AUSILIARI DEL TRAFFICO - COMPETENZE E QUALIFICA


Il verbale di accertamento privo della sottoscrizione, redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli art.383, Co. 4, e 385 Commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione del c.d.s., e dell'art. 3 Co. 2 del D.lgs n. 39/1993, secondo la giurisprudenza ed il Ministero dell'Interno, deve ritenersi legittimo.
Esso è redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, così come previsto dagli art. 383, Co. 4, e 385 Commi 3 e 4 del regolamento di esecuzione del c.d.s. , e dell'art. 3 Co. 2 del D.lgs n. 39/1993, secondo il quale, nella redazione degli atti amministrativi, la firma autografa e sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa del responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante.

Gli "ausiliari del traffico" possano fare multe e quindi non bisognerebbe perdere tempo in ricorsi inutili se non basati su fondamenti che prescindono dalla loro figura di pubblici ufficiali.
Alcuni anni orsono si poteva ricorrere perché la legge che  aveva istituito la loro figura non aveva previsto la qualifica di "pubblici ufficiali", la questione è stata successivamente sanata dalla legge n. 488/1999, che ha riconosciuto la piena validità dei verbali degli ausiliari del traffico, perché nominativamente designati dal sindaco.
Erano diventati anch’essi pubblici ufficiali, anche se qualcuno pensò di ricorrere ritenendo che non potessero essere equiparati ai pubblici ufficiali perché non assunti per concorso pubblico, bensì nominati dal sindaco. La questione fu portata davanti alla Corte costituzionale, che con una sentenza (n. 43/2001) rigettò l’ipotesi di ricorso, osservando che l’obbligo del concorso pubblico valeva per le assunzioni negli uffici dell'amministrazione pubblica e non per chi svolgeva un servizio esterno come gli ausiliari.
Va comunque ricordato che vi sono tre tipi di ausiliari, con competenze diverse:
a)       i dipendenti delle società delegate alla gestione dei parcheggi possono verbalizzare solo le soste senza ticket all’interno dell’area;
b)       i dipendenti comunali designati possono verbalizzare i divieti di sosta sulle strade comunali;
c)       i controllori di autobus e tram possono verbalizzare sia la sosta sia la circolazione vietata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
In sostanza, ogni ausiliario può fare le sue contravvenzioni e non altre, che eventualmente potrebbero essere impugnate.


Corte di Cassazione, sez. civile Sez.I, sentenza 7/4/2005, n. 7336.

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