252/2006
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Norme
impugnate: Artt. 10, c. 9° e 10°, e 11, c. 1° e 2°, del decreto legislativo
06/09/2001, n. 368.
ORD.
252/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'THEMA
DECIDENDUM' -INDIVIDUAZIONE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA -
ESAME DI NORME O PROFILI DIVERSI INDICATI DALLE PARTI - AMMISSIBILITÀ -
ESCLUSIONE.
Testo
L'ambito del
giudizio di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti
fissati dall'ordinanza di rimessione, per comprendere altre norme o diversi
profili indicati dalle parti che rimangono fuori della questione. > >-
V., citata, sentenza n. 49/1999.
Massima n. 30554
Titolo
ORD. 252/06 B.
LAVORO E OCCUPAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -
PRESTAZIONE DI
ATTIVITÀ LAVORATIVA A CARATTERE STAGIONALE - DIRITTO DI RECEDENZA DEI
LAVORATORI NELL'ASSUNZIONE PRESSO LA STESSA AZIENDA E CON LA STESSA QUALIFICA,
A NORMA DELL'ART. 23, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56 - DECRETO
LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA RELATIVA ALL'ACCORDO
QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ASSERITA SOPPRESSIONE DI FATTO DEL
DIRITTO DI PRECEDENZA, IN CONTRASTO CON LA CLAUSOLA DELL'ACCORDO QUADRO RECANTE
IL DIVIETO DI NON REGRESSO, NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA, DEL LIVELLO
GENERALE DI TUTELA DEI LAVORATORI APPRESTATO DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI -
DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON REGRESSO,
ASSUNTA DALLA LEGGE DI DELEGA TRA I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - SOPRAVVENUTA
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN TEMA DI LIMITI AL DIVIETO DI 'REFORMATIO
IN PEJUS' DELLA PROTEZIONE OFFERTA AL LAVORATORE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE,
COSTITUENTE 'JUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Testo
Va ordinata la
restituzione degli atti al Tribunale di Rossano affinché valuti la persistente
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost.,
nella parte in cui, sopprimendo di fatto il diritto di precedenza nelle
assunzioni dei lavoratori agricoli stagionali, già occupati negli anni
precedenti con contratti di lavoro a termine, a meno che non sia previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale, hanno ridotto il livello di tutela già
riservato agli indicati lavoratori dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio
1987, n. 56: infatti, ad oltre un
anno
dall'ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte di
giustizia 22 novembre 2005, in causa n. C-144/04, che ha affermato che
"una reformatio in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale
ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto
tale, vietata dall'accordo quadro quando non sia collegata con l'applicazione
di questo". > >- La sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia
assume valore di ius superveniens : v., sul punto, citate, ordinanze n.
241/2005, n. 125/2004, n. 62/2003
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