Più volte mi è capitato di
disquisire con l’agente dell’assicurazione RC auto per questioni
meramente tecniche e connotabili alle norme che regolano la materia,
e più volte è capitato di avere notizie fuorvianti e non corrispondenti
alle norme ordinatrici. Per essere più chiari, atteso che nel web c’è ancora
confusione sul fatto se si possa essere contraenti o meno di un’assicurazione
rc per un’autovettura intestata ad un’ altra persona, allego la risposta dell
ISVAP, di seguito riportata.
› Il contraente della polizza può
essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?
Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche
se il veicolo non è di tua proprietà. Ricorda comunque che la classe di
bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e
non al contraente. Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra
e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché
questi rimanga invariato.
Ciao... ma mi dicono tutti che non sia possibile farlo e ho pure letto un articolo (ecco il link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=51517) che diceva che non sia piu possibile???
RispondiEliminaLeggilo un po e dimmi cosa ne pensi...
Il ricorrente agiva per ottenere un contratto assicurativo su un'autovettura a lui non intestata con una polizza già in suo possesso e con bomus-malus sull'attestato di rischio a lui riferito. L 'istituto di vigilanza delle assicurazioni IVASS chiarisce che si possa stipulare un contratto su autovettura intestata ad altri, purchè la classe bonus-malus indicata sull'attestato di rischio sia riferita al proprietario del veicolo e non al contraente.
EliminaAlcune assicurazioni potranno far leva sull'indirizzo giurisprudenziale ma molte altre si atterranno all'indirizzo indicato dall'istituto di vigilanza.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.01.2011 n° 1408
il giudice, dopo avere escluso che sia legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di assicurare mediante polizza a sé intestata il veicolo in proprietà altrui, è passato all'interpretazione del contratto ed ha escluso che da esso derivi per l'assicurato la pretesa vantata.