Quando parliamo di materia
tributaria sappiamo che troveremmo comunque come controparte le agenzie delle
entrate , equitalia, etcc..
In questa circostanza la Corte
di cassazione, con la sentenza numero 1532 depositata il 2 febbraio 2012,
ha respinto le ragioni sollevate da Equitalia (cfr. ancheCass. Sent.
16412/2007). Nella fattispecie i giudici specificano che l'omessa notifica (
l'avviso di accertamento) , costituisce un vizio di procedura che comporta la
nullità di tutti gli atti successivi e/o conseguenti. Afferma pertanto la Corte
di Cassazione, il principio secondo il quale , non essendoci litisconsorzio, il
contribuente può citare indifferentemente in giudizio l’ente pubblico creditore
o la società concessionaria alla riscossione. Si cita sul punto l’art. 39 del
D.Lgs. 112/1999, a norma del quale si impone che il concessionario della
riscossione, se non vuole rispondere esso stesso della lite, deve chiamare in
causa l’ente creditore interessato, ove il contribuente non lo abbia fatto.
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