Le modifiche apportate all'art. 24 della L. 241/90 nel
2005, hanno sollevato delle riflessioni sulla restrizione dell'accesso agli
atti da parte del contribuente nel procedimento tributario, salvo il sibillino
ed unico caso di deroga. L'Amministrazione Finanziaria ha sempre osteggiato con
prassi ricorrente, l'accesso a tali tipi di documenti, sebbene , in tempi più
recenti, l'Agenzia delle entrate ha reso possibile l'accesso agli atti
procedimentali solo a procedimento concluso.
A suggello
di tali interpretazioni, è intervenuto anche il Consiglio di Stato (nr. 5144
del 21.10.08) che ha di fatto consentito in modo pieno e totale il diritto di
accesso anche per gli atti del procedimento tributario sostenendo, in modo più
che condivisibile,che nessuna ragion fiscale che tenga potrebbe
escludere un siffatto diritto contenuto anche nelle norme Statutarie che, solo
per memoria, ricordiamo rappresentano principi generali del diritto.
PERCHE' LA CORTE DEI CONTI NON FA PAGARE LE SPESE AI FUNZIONARI RESPONSABILI?
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano sez.I 6/10/2010 n. 6880
Diritto di accesso agli atti amministrativi
(omissis)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2010, proposto da:
Domenico Mario Dolce, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Monti, Fortunato Taglioretti e Mario Viviani, con domicilio eletto presso il primo, in Milano, Galleria S. Babila, n. 4/A;
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2010, proposto da:
Domenico Mario Dolce, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Monti, Fortunato Taglioretti e Mario Viviani, con domicilio eletto presso il primo, in Milano, Galleria S. Babila, n. 4/A;
contro
Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le di Milano, presso la quale è domiciliata ex lege, in Milano, via Freguglia, 1;
Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le di Milano, presso la quale è domiciliata ex lege, in Milano, via Freguglia, 1;
per
l'annullamento
della nota prot. 2010/88838 del 21.7.2010 con la quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficiodi Milano 1 ha respinto l'istanza formulata dal ricorrente di accesso agli atti del procedimento tributario afferente l'avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2004;
della nota prot. 2010/88838 del 21.7.2010 con la quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficiodi Milano 1 ha respinto l'istanza formulata dal ricorrente di accesso agli atti del procedimento tributario afferente l'avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2004;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il dott. Marco Poppi, Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010, e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Premesso che:
- con istanza del 14.06.10, il ricorrente, destinatario di avviso di accertamento ai fini IRPEF, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Lombardia, l’accesso “mediante estrazione di copia semplice, agli atti del procedimento tributario” afferenti il suddetto avviso;
- con nota del 12.07.10, l’Agenzia, consentiva la visione di n. 6 atti ritenuti “strumentali” all’adozione del provvedimento, ulteriori rispetto a quelli allegati al verbale di accertamento (già nella disponibilità della parte);
- in data 13.07.10, all’esito della visione, parte ricorrente chiedeva l’estrazione di copia di due documenti compresi nell’elenco di cui al precedente alinea e di due ulteriori atti (“stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”) in relazione ai quali, ancorché non indicati in elenco, veniva concessa la visione;
- nella medesima sede chiedeva di poter accedere, eventualmente estraendo copia, alla ulteriore documentazione eventualmente esistente considerata inerente l’accertamento compreso il carteggio interno dell’Agenzia;
- l’Amministrazione negava l’estrazione di copia relativamente agli atti denominati “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”, qualificati dalla stessa come “stampa restituita da sistema che attesta l’inserimento nei dati dell’accertamento”, rispettivamente, della “data di notifica” e dei “dati di verifica”, in quanto ritenuti “mera documentazione non avente forma di documento amministrativo, e non riportante, e comunque non rappresentativa, del contenuto di atti che identificano statuizioni, accertamenti, intendimenti, parerei, volizioni, valutazioni o determinazioni a queste assimilabili”;
- nell’occasione veniva, altresì, negato l’accesso alla ulteriore documentazione, ritenuta “non strumentale” all’adozione del provvedimento finale ed al “carteggio interno” sul presupposto che ciò concretasse l’esercizio di un non consentito “potere esplorativo nei confronti, genericamente, di atti del tutto eventuali, di cui non si conosce nemmeno l’esistenza”;
Preso atto che con ricorso ex art. 25 della L. n. 241/1990, parte ricorrente, impugna gli atti in epigrafe specificati eccependo:
- con riferimento ai documenti “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”, la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che in relazione ai medesimi consentiva l’accesso, ancorché, con la sola visione;
- quanto all’eventuale ulteriore documentazione, compreso il carteggio interno, il travisamento in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione atteso che l’istanza presentata doveva intendersi come riferita unicamente a documenti in possesso dell’Agenzia, ancorché non conosciuti;
Considerato che:
- l’ampia definizione di documento amministrativo contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d), ("ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”) non consente di limitare l’accesso ai soli atti rappresentativi “del contenuto di atti che identificano statuizioni, accertamenti, intendimenti, parerei, volizioni, valutazioni o determinazioni a queste assimilabili” ma lo ammette relativamente a qualunque espressione di attività amministrativa anche a rilevanza meramente interna a condizione che afferisca ad uno specifico procedimento;
- in relazione ai documenti “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna” l’inerenza al procedimento è confermata dalla stessa Amministrazione che ne riconosce una funzione di attestazione circa operazioni riferite ad elementi dell’accertamento (“inserimenti data di notifica” e “dati di verifica”);
- ulteriore conferma della non estraneità al procedimento dei due atti da ultimo citati è desumibile dalla circostanza che l’Amministrazione ne consentiva l’accesso, ancorché mediante la sola visione, rendendo il successivo diniego all’estrazione di copia, oltre che contraddittorio, in contrasto con il dettato dell’art. 22, comma 1, lett. a) che specifica il diritto di accesso nel “diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”;
- la richiesta di ostensione riferita ad ulteriore documentazione, benché non specificata, non può essere intesa quale esercizio di un potere esplorativo stante la limitazione specificata dal ricorrente alla sola “documentazione inerente l’accertamento” (verbale di accesso datato 13.07.10) ulteriore rispetto a quella “strumentale” già posta nella disponibilità del ricorrente;
- l’accesso a documenti anche meramente interni dell’Amministrazione è espressamente consentito dalla norma che li comprende nella già richiamata definizione di “documento”;
Valutato che:
- quanto richiesto dal ricorrente é riconducibile alla definizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) della L. n. 241/1990;
- il ricorrente vanta un interesse all’accesso in quanto destinatario di provvedimento dell’Agenzia incidente nella propria sfera giuridica;
- quanto richiesto non rientra nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 24 della L. n. 241/1990;
- l’istanza di accesso é motivata con la necessità di “difendere i propri interessi giuridici” ex art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990;
Ritenuto che:
- il ricorso, per quanto precede, debba essere accolto;
- l’Agenzia delle Entrate sia tenuta a consentire l’accesso mediante estrazione di copia relativamente ai documenti denominati “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”, nonché, agli ulteriori atti inerenti il procedimento, qualora esistenti, indipendentemente dalla loro qualificazione quali “strumentali” o meno;
- le spese debbano essere poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Milano 1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il dott. Marco Poppi, Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010, e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Premesso che:
- con istanza del 14.06.10, il ricorrente, destinatario di avviso di accertamento ai fini IRPEF, chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Lombardia, l’accesso “mediante estrazione di copia semplice, agli atti del procedimento tributario” afferenti il suddetto avviso;
- con nota del 12.07.10, l’Agenzia, consentiva la visione di n. 6 atti ritenuti “strumentali” all’adozione del provvedimento, ulteriori rispetto a quelli allegati al verbale di accertamento (già nella disponibilità della parte);
- in data 13.07.10, all’esito della visione, parte ricorrente chiedeva l’estrazione di copia di due documenti compresi nell’elenco di cui al precedente alinea e di due ulteriori atti (“stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”) in relazione ai quali, ancorché non indicati in elenco, veniva concessa la visione;
- nella medesima sede chiedeva di poter accedere, eventualmente estraendo copia, alla ulteriore documentazione eventualmente esistente considerata inerente l’accertamento compreso il carteggio interno dell’Agenzia;
- l’Amministrazione negava l’estrazione di copia relativamente agli atti denominati “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”, qualificati dalla stessa come “stampa restituita da sistema che attesta l’inserimento nei dati dell’accertamento”, rispettivamente, della “data di notifica” e dei “dati di verifica”, in quanto ritenuti “mera documentazione non avente forma di documento amministrativo, e non riportante, e comunque non rappresentativa, del contenuto di atti che identificano statuizioni, accertamenti, intendimenti, parerei, volizioni, valutazioni o determinazioni a queste assimilabili”;
- nell’occasione veniva, altresì, negato l’accesso alla ulteriore documentazione, ritenuta “non strumentale” all’adozione del provvedimento finale ed al “carteggio interno” sul presupposto che ciò concretasse l’esercizio di un non consentito “potere esplorativo nei confronti, genericamente, di atti del tutto eventuali, di cui non si conosce nemmeno l’esistenza”;
Preso atto che con ricorso ex art. 25 della L. n. 241/1990, parte ricorrente, impugna gli atti in epigrafe specificati eccependo:
- con riferimento ai documenti “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”, la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che in relazione ai medesimi consentiva l’accesso, ancorché, con la sola visione;
- quanto all’eventuale ulteriore documentazione, compreso il carteggio interno, il travisamento in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione atteso che l’istanza presentata doveva intendersi come riferita unicamente a documenti in possesso dell’Agenzia, ancorché non conosciuti;
Considerato che:
- l’ampia definizione di documento amministrativo contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d), ("ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”) non consente di limitare l’accesso ai soli atti rappresentativi “del contenuto di atti che identificano statuizioni, accertamenti, intendimenti, parerei, volizioni, valutazioni o determinazioni a queste assimilabili” ma lo ammette relativamente a qualunque espressione di attività amministrativa anche a rilevanza meramente interna a condizione che afferisca ad uno specifico procedimento;
- in relazione ai documenti “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna” l’inerenza al procedimento è confermata dalla stessa Amministrazione che ne riconosce una funzione di attestazione circa operazioni riferite ad elementi dell’accertamento (“inserimenti data di notifica” e “dati di verifica”);
- ulteriore conferma della non estraneità al procedimento dei due atti da ultimo citati è desumibile dalla circostanza che l’Amministrazione ne consentiva l’accesso, ancorché mediante la sola visione, rendendo il successivo diniego all’estrazione di copia, oltre che contraddittorio, in contrasto con il dettato dell’art. 22, comma 1, lett. a) che specifica il diritto di accesso nel “diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”;
- la richiesta di ostensione riferita ad ulteriore documentazione, benché non specificata, non può essere intesa quale esercizio di un potere esplorativo stante la limitazione specificata dal ricorrente alla sola “documentazione inerente l’accertamento” (verbale di accesso datato 13.07.10) ulteriore rispetto a quella “strumentale” già posta nella disponibilità del ricorrente;
- l’accesso a documenti anche meramente interni dell’Amministrazione è espressamente consentito dalla norma che li comprende nella già richiamata definizione di “documento”;
Valutato che:
- quanto richiesto dal ricorrente é riconducibile alla definizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d) della L. n. 241/1990;
- il ricorrente vanta un interesse all’accesso in quanto destinatario di provvedimento dell’Agenzia incidente nella propria sfera giuridica;
- quanto richiesto non rientra nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 24 della L. n. 241/1990;
- l’istanza di accesso é motivata con la necessità di “difendere i propri interessi giuridici” ex art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990;
Ritenuto che:
- il ricorso, per quanto precede, debba essere accolto;
- l’Agenzia delle Entrate sia tenuta a consentire l’accesso mediante estrazione di copia relativamente ai documenti denominati “stampa memorandum accertamento” e “dati generali attività istruttoria esterna”, nonché, agli ulteriori atti inerenti il procedimento, qualora esistenti, indipendentemente dalla loro qualificazione quali “strumentali” o meno;
- le spese debbano essere poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie.
Ordina all’Agenzia delle Entrate l’esibizione della documentazione di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 comprensivi del rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie.
Ordina all’Agenzia delle Entrate l’esibizione della documentazione di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 comprensivi del rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
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