mercoledì 16 maggio 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE - ATTO ILLEGITTIMO - IPOTECA - AUTOTUTELA


 Dopo alcune sentenze contraddittorie che avvantaggiavano il fisco a danno del cittadino, la Corte di  Cassazione Civile, Sez. III,  con la sentenza n. 698 del 19.01.2010, ha stabilito che l’Agenzia delle entrate, quindi la P.A.,  debba essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 del codice civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato. La P.A. è stata condannata al rimborso delle spese legali ed esistenziali del ricorrente. 
Spesso la P.A.,  ancor di più quella finanziaria, è stata  favorita dalla giurisprudenza civile, che l'ha così  legittimata a vessare il cittadino con un comportamento sufficiente e prevaricante, tanto da evitare di dare risposte o di agire in autotutela innanzi ad un atto palesemente illegittimo od errato. Possiamo dire BASTA a siffatti comportamenti, BASTA sentirci ricercati e perseguitati dall’amministrazione pubblica. Aggiungerei che,  le spese legali e risarcitorie, dovrebbero gravare sul funzionario che ha perseguito con insistenza questa strada.
Infine, altra sentenza della S.C., n. 4077/2010,  ha sancito che non si può iscrivere ipoteca sulla casa per debiti tributari inferiori agli 8000 euro.

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