Dopo
alcune sentenze contraddittorie che avvantaggiavano il fisco a danno del
cittadino, la Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza
n. 698 del 19.01.2010, ha stabilito che l’Agenzia delle entrate, quindi la
P.A., debba essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2043 del
codice civile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo,
nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato
danno al privato. La P.A. è stata condannata al rimborso delle spese legali ed
esistenziali del ricorrente.
Spesso
la P.A., ancor di più quella finanziaria, è stata favorita dalla
giurisprudenza civile, che l'ha così legittimata a vessare il cittadino
con un comportamento sufficiente e prevaricante, tanto da evitare di dare
risposte o di agire in autotutela innanzi ad un atto palesemente illegittimo od
errato. Possiamo dire BASTA a siffatti comportamenti, BASTA sentirci ricercati
e perseguitati dall’amministrazione pubblica. Aggiungerei che, le spese
legali e risarcitorie, dovrebbero gravare sul funzionario che ha perseguito con
insistenza questa strada.
Infine,
altra sentenza della S.C., n. 4077/2010, ha sancito che non si può
iscrivere ipoteca sulla casa per debiti tributari inferiori agli 8000 euro.
Nessun commento:
Posta un commento