Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna
sez. II 18/2/2011 n. 144
Diritto di accesso ai verbali di sopralluogo di agenti di polizia giudiziaria
Diritto di accesso ai verbali di sopralluogo di agenti di polizia giudiziaria
1. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Atti
coperti da segreto istruttorio penale – Individuazione
2. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Verbali di sopralluogo redatti da agenti di polizia giudiziaria nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p. – Esclusione – Diniego di accesso – Illegittimità – Fattispecie
2. Diritto di accesso ai documenti amministrativi – Verbali di sopralluogo redatti da agenti di polizia giudiziaria nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p. – Esclusione – Diniego di accesso – Illegittimità – Fattispecie
1. Non
ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità
giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale che, in
quanto tale, è sottratto all’accesso; qualora, infatti, la denuncia sia stata
presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, l’atto richiesto in ostensione non ricade nell’ambito di
applicazione dell’art. 329 c.p.p. (v. Cons. Stato, sez. VI, 9.12.2008, n.
6117).
2. È illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria ai verbali di sopralluogo effettuati da personale tecnico della azienda Usl relativi allo stato di conservazione delle coperture in eternit di alcuni edifici industriali, basato sulla ritenuta sottrazione all’accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (nella loro qualità di agenti di Polizia giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p., trattandosi di verbali redatti nell’espletamento delle loro funzioni amministrative istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; non essendo detti verbali mai stati inviati alla competente Procura della Repubblica, non vi è alcun valido elemento e/o argomento a sostegno della sottrazione all’accesso degli stessi perché coperti dal segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p.
2. È illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria ai verbali di sopralluogo effettuati da personale tecnico della azienda Usl relativi allo stato di conservazione delle coperture in eternit di alcuni edifici industriali, basato sulla ritenuta sottrazione all’accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (nella loro qualità di agenti di Polizia giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p., trattandosi di verbali redatti nell’espletamento delle loro funzioni amministrative istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; non essendo detti verbali mai stati inviati alla competente Procura della Repubblica, non vi è alcun valido elemento e/o argomento a sostegno della sottrazione all’accesso degli stessi perché coperti dal segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p.
Nessun commento:
Posta un commento