giovedì 17 maggio 2012

ACCESSO AD ATTI CONCORSUALI


Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.II quater 3/9/2010 n. 32103
Accesso agli atti di procedure concorsuali
(omissis)
FATTO
La ricorrente, che aveva partecipato al concorso pubblico per esami e titoli a cinque posti di dirigente amministrativo, indetta con decreto direttoriale del 1 marzo 2007, pur essendosi brillantemente collocata in graduatoria, non era risultata vincitrice del predetto concorso.
Con istanza notificata il 3 febbraio 2010 la ricorrente, motivata con esplicito riferimento all’esigenza di tutelare le proprie posizioni soggettive, ha in conseguenza richiesto l’accesso ai titoli di studio ed ai documenti comprovanti i titoli di preferenza dai concorrenti classificarsi fino all’undicesimo posto nella graduatoria del concorso. 
Il ricorso, debitamente notificato a tutti i controinteressati, è affidato alla denuncia della violazione dell’art. 97 Cost. e degli art. 22 e ss. della 7.8.1990, n. 241: la conoscenza degli atti del concorso richiesti sarebbe stata indispensabile per garantire la tutela della sua posizione giuridica, dovendosi peraltro escludere al riguardo ogni profilo di riservatezza.
L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.
Chiamata alla Camera di Consiglio la causa, su richiesta del patrocinatore della ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come è noto, in base ai principi generali in materia, l'accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’eccezione.
L’accesso può infatti essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990, tra i quali non rientra quella in parola. 
Pertanto l’accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall’amministrazione dato che:
-- il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 novembre 2009, n. 11094); 
-- deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 febbraio 2010, n. 726);
-- non vi è alcuna necessità di attendere la conclusione della medesima, in quanto non v’è necessità che la lesione si faccia concreta e quindi con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 novembre 2009, n. 3460); 
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica del presente decisione.
In relazione al comportamento del Ministero che, a quasi venti anni dall’emanazione della L. n.241/1990, ha costretto l’interessata ad adire la via giurisdizionale per ottenere un diritto pacifico le spese, secondo le regole generali. seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidati in € 2.000,000 di cui € 500,00 per spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.II^- quater: 
1. Accoglie il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, e per l’effetto dichiara l'obbligo del Ministero a provvedere sulla domanda di accesso della ricorrente nei tempi e nei modi di cui in motivazione;
2. Condanna la Regione al pagamento delle spese processuali che vengono complessivamente liquidate in € 2.000,00 di cui 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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