L'ingiustificata
prestazione del servizio farmaceutico da parte del responsabile della farmacia di turno integra il reato di cui all'art.
331 del codice penale . Pertanto, ogni qualvolta che il farmacista di
turno non assicuri il servizio , vi è una condotta obiettiva di
interruzione o di sospensione del servizio , che determina il
turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso."
Tale principio viene enunciato dalla Corte
di Cassazione con sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012.
venerdì 14 dicembre 2012
giovedì 13 dicembre 2012
LAVORARE IN MALATTIA - LICENZIAMENTO LEGITTIMO - STRAORDINARI MATURATI DA CAPO REPARTO E NON LIQUIDATI - NON SPETTANO
Esaustiva
la sentenza della Corte
di Cassazione 29
novembre 2012, n. 21253
che delinea i confini dell'attività lavorativa straordinaria e
l'illegittimità del lavoro presso altra attività durante il periodo
di malattia.
A volte bisognerebbe ponderare attentamente l'utilizzo troppo spesso forzato dello straordinario e la capacità di svolgere altre mansioni durante il periodo di malattia.
mercoledì 12 dicembre 2012
IL LAVORO STRAORDINARIO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO - ECCEZIONI
Il
lavoro straordinario nel pubblico impiego deve essere
preventivamente autorizzato. Il
principio della indispensabilità della previa autorizzazione subisce
eccezione quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio, ma
deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti e che,
in ogni caso, è sempre necessaria una successiva autorizzazione, sia
pure ex post. Consiglio
di Stato sez. III 24/11/2012 n. 5953
lunedì 10 dicembre 2012
RIPOSO NON GODUTO E NON REMUNERATO - RISARCIMENTO DANNO PISCO- FISICO - LEGITTIMITA' - PRESCRIZIONE DECENNALE.
Il Consiglio di Stato n. 6161/2012, sez. V del 3/12/2012 ritiene che il riposo non fruito e non remunerato, causa di danno psico-fisico, debba essere oggetto di giusto risarcimento. La prescrizione per l'azione risarcitoria si prescrive dopo dieci anni.
domenica 9 dicembre 2012
LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE CHE COLLABORA CON L'AZIENDA DI FAMIGLIA
La
Corte
di Cassazione, con sentenza n. 20857 del 26 novembre 2012, ha
affermato la legittimità
del licenziamento intimato ad una dipendente statale per
violazione del divieto
di cumulo di impieghi ed
incarichi lavorativi in costanza di rapporto di lavoro subordinato
con la P.A.
venerdì 7 dicembre 2012
LA RESPONSABILITA' DEI MEDICI NELLA SALA OPERATORIA
La
pronunzia della Corte
di cassazione n. 44830/2012 ritiene che la trascuratezza che si
manifesta nella gestione di un intervento chirurgico, sia
addebitatole a tutti sanitari. Innanzi ad un rischio grave e
macroscopico si deve tenere conto nella programmazione dell'atto
chirurgico.
Una grave ed ingiustificata trascuratezza coinvolge, secondo la Corte d'appello, in primo luogo la responsabilità del primo operatore chirurgico a capo della equipe e analogo addebito può essere mosso al secondo operatore, che oltre ad essere coinvolto nell'intervento, se direttore, è direttamente chiamato alla gestione dei profili organizzativi. Infine, secondo il giudice di merito, si configura pure la responsabilità dell'anestesista su cui gravavano specifiche incombenze connesse al ruolo ed alla competenza. In ogni caso, il rischio quando grave ed evidente, coinvolge senza meno le competenze professionali afferenti a ciascuna delle figure professionali in esame.
Una grave ed ingiustificata trascuratezza coinvolge, secondo la Corte d'appello, in primo luogo la responsabilità del primo operatore chirurgico a capo della equipe e analogo addebito può essere mosso al secondo operatore, che oltre ad essere coinvolto nell'intervento, se direttore, è direttamente chiamato alla gestione dei profili organizzativi. Infine, secondo il giudice di merito, si configura pure la responsabilità dell'anestesista su cui gravavano specifiche incombenze connesse al ruolo ed alla competenza. In ogni caso, il rischio quando grave ed evidente, coinvolge senza meno le competenze professionali afferenti a ciascuna delle figure professionali in esame.
giovedì 6 dicembre 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO PRESSO LA STAZIONE DI POLIZIA E' ILLEGITTIMO
La
Corte
di Cassazione, Asez. Pen. con Sentenza
14 marzo – 31 maggio 2012, n. 21192 rimarca che
il terzo comma dell'art. 186 del c.d.s. non prevede l'accompagnamento
coattivo del conducente presso gli uffici di polizia. Le ipotesi di
accompagnamento coattivo al di fuori delle ipotesi prescritte dalle
norme non sono legittime.
martedì 4 dicembre 2012
NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - SI ESPRIME LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale 22/11/2012 n. 258 Dichiara l’illegittimità
costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto
comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la
notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall’art. 140
del codice di procedura civile (...) si esegue con le modalità stabilite
dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi
in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia
abitazione, ufficio o azienda del destinatario (...) si esegue con le modalità
stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600".
Tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla
giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente (ex
plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n.
15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007),
nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente
assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione,
l’ufficio od il luogo in cui esercita l’industria o il commercio) e se non è
possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle
persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di
irreperibilità cosiddetta "relativa", previsti dall’art. 140 cod.
proc. civ.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività
stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall’alinea del primo comma
dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("La notificazione (...) è
eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile"). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione
di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente"
irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore,
nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione
dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48
delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta
chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda
del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di
accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o,
comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte).
giovedì 29 novembre 2012
RICORSO PENDENTE - TEMPO PER PRESENTARE LA PATENTE DI GUIDA ALLA POLIZIA - ART.126
In
tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice
della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è
tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo,
del codice — a comunicare all'organo di polizia che procede i dati
relativi al conducente, non decorre dalla definizione del
procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento
dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario
dall'organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a
soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della
contestazione dell’illecito (Cass., Sez. II, 10 novembre 2010, n.
22881).
Corte di Cassazione Civile n. 20534/2012, sez. VI-2 del 21/11/2012
Corte di Cassazione Civile n. 20534/2012, sez. VI-2 del 21/11/2012
martedì 27 novembre 2012
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESTINZIONE PER INATTIVITA' - COMPUTO 90 GIORNI
Il Consiglio di Stato sez. IV 2/11/2012 n. 5582
decide che il procedimento
disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 120 del
d.P.R. n. 3 del 1957 , deve ritenersi estinto qualora superi un periodo di
comporto di 90 giorni, avendo riguardo di considerare il tempo dell’adozione
degli atti e non il tempo della notifica.
domenica 25 novembre 2012
VA RICONOSCIUTO IL LIVELLO SUPERIORE ANCHE AL LAVORATORE PROMISCUO
La
Corte
di Cassazione, con sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012, non
esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del
riconoscimento del livello superiore, che deve essere comunque
riconosciuto indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti
mansioni.
Il
dato letterale di tale norma non esclude il superiore inquadramento
sulla necessità della prevalenza delle mansioni superiori nel caso
della promiscuità delle mansioni stesse.
lunedì 19 novembre 2012
MOBBING O VESSAZIONI
La
Corte
di Cassazione, Lavoro, con sentenza n. 18927/2012 ritiene che le
vessazioni e le discriminazioni subite sul posto di lavoro devono
essere risarcite anche quando manca la prova della sussistenza del
reato di mobbing. La Corte infatti afferma che è possibile
individuare l'esistenza di un vero e proprio intento persecutorio,
individuabile in alcuni singoli
comportamenti del datore di lavoro,
in correlazione con altri comportamenti denunciati, che possano considerarsi vessatori
e mortificanti per
il dipendente.
martedì 6 novembre 2012
LAVORO NOTTURNO - RICONOSCIUTO LO STRESS DA LAVORO
La Corte
di Cassazione Sez. Lavoro , con Sent. del 24.10.2012, n. 18211
riconosce lo stress da lavoro per chi svolge mansioni notturne.
domenica 28 ottobre 2012
INCIDENTI - IL COMUNE DEVE VIGILARE SULLA CONDIZIONE DELLA STRADA
La
Corte
di Cassazione III civile del 28 settembre 2012, n. 15430, i cui
più recenti arresti (v. Cass. 18.10.2011 n. 21508) hanno segnalato,
con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la
configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba
essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della
strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle
dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti
che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche
acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli
utenti, (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09;
15384/06; 3651/06). Occorre, invero, avvertire che, se si tratta di
strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato
(L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies e succ. mod.), la
localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza
e controllo costante da parte del Comune."
giovedì 18 ottobre 2012
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI UN ESPOSTO CHE HA DATO LUOGO AD UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
E
illegittimo il diniego all'accesso dei documenti amministrativi
riguardanti un esposto che ha dato luogo all'avvio di un procedimento
disciplinare. Così ha deciso il Consiglio
di Stato con sentenza n. 5132 del 28 settembre 2012.
EQUA RIPARAZIONE - NON SI PRESCRIVE
La
Corte
di Cassazione, Sez. unite, civ. , con sentenza n. 16783 del 2
ottobre 2012, statuisce che il diritto all' equa riparazione per
i processi lumaca, non si prescrivce.
domenica 14 ottobre 2012
NOTIFICHE VERBALI - OMESSA NOTIFICA - CONOSCENZA TARDIVA - ANNULLABILITA'
Il
ricorrente impugna l’ordinanza del 22 marzo 2010 del giudice di
pace di Sassari, emessa ai sensi dell’articolo 23, primo comma,
legge 689 del 1981, con la quale veniva dichiarato inammissibile per
tardività il suo ricorso proposto avverso sei verbali di
accertamento di violazioni al codice della strada.
Il
ricorrente chiarisce nel suo ricorso avanti al giudice di pace di
aver avuto notizia delle violazioni in questione soltanto all’esito
di un accesso effettuato nel dicembre del 2009 ad Equitalia di
Sassari e all’esito della richiesta di copia dei verbali avanzata
al Comando dei vigili. La Corte di Cassazione
con sentenza !5479/2012 accoglie il ricorso del cittadino.
domenica 7 ottobre 2012
GIUSITIFICATO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SE RIFIUTA DI LAVORARE IL GIORNO DI RIPOSO
È
giustificato il licenziamento disciplinare intimato senza preavviso
al lavoratore per aver opposto un netto rifiuto alla richiesta
dell'azienda, di prestare attività lavorativa nel giorno successivo,
il sabato, già destinato al riposo, perché l'operaio di turno
sarebbe stato assente dal lavoro. Questa la conclusione cui è
pervenuta la Corte
di Cassazione, nella sentenza n. 16248 del 25 settembre 2012.
giovedì 27 settembre 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - USO DI FARMACI - MISURAZIONI DISCORDANTI
Etilometro
- uso di farmaci che possono alterare il risultato dell'accertamento
tecnico
La
Corte di Cassazione Penale sez. IV del 13/07/2012 , n. 28388 ha
sentenziato che il controllo con L’etilometro non rappresenta una
prova legale per cui di fronte alla difesa del ricorrente circa l’uso
di farmaci che avrebbero potuto alterare il risultato
dell’accertamento tecnico, il giudice ha il dovere di motivare la
decisione o comunque di effettuare una valutazione, senza rimettersi
asetticamente al risultato dell’apparechio.
Sulle misurazioni discordanti effettuate con l'etilometro è
interessante l'indirizzo dato dalla Corte
di Cassazione Pen. n. 27954 del 12 luglio 2012.
mercoledì 26 settembre 2012
CANCRO - UNA LOTTA CONTRO CHI?
La lotta contro il Cancro è diventata oramai una battaglia contro il sistema. Il convincimento che una società consumistica , intrinseca di lobby e poteri finanziari , non abbia interesse a giungere velocemente ad una cura definitiva del Cancro e dell'HIV, è sempre più reale. Ci si potrebbe chiedere quali possano essere gli interessi che determinino l' osteggiamento ad una eventuale scoperta, ma credo che una risposta in tal senso la possano ormai dare tutti, specificando che è ciò che fa muovere la politica, i poteri finanziari, le banche, le multinazionali farmaceutiche:" IL DENARO". Basti pensare ai costi , quindi ai guadagni per altri, che derivano dalle cure di siffatte patologie. Non è mia consuetudine dilungarmi su argomenti di cosi ampio spessore e interesse semplificando tutto in poche righe, rimetto quindi, a chi volesse fare un’ulteriore riflessione, alla lettura della lettera postata alcuni anni fa in un quotidiano Siciliano.
LA
MIA SFIDA CONTRO IL CANCRO ASSASSINO
(Giornale di Sicilia del 18.04.98)
Dal
1992, dopo la morte atroce di mia madre a causa della patologia a
margine, mi sono interessato all'eziopatogenesí del cancro. L'ho
studiato su tutte le forme di vita, dedicandoci migliaia di ore di
studio e di sperimentazione. Attraverso un'indagine ematochimica ho
scoperto che etanolammina e gaba erano in eccesso e ammoniaca
metabolica in difetto , in tutti gli ammalati di cancro
esatninati.
Partendo da questi dati e da due punti fondamentali dell'oncologia sperimentale che: il cancro si sviluppa sui tessuti danneggiati , il carcinogeno per essere trasformante deve essere continuo e l'organismo non possa liberarsene. Ho dedotto che il carcínogeno doveva derivare da un
metabolismo interno dell'organismo, e come? . Analizzando e studiando l'anamnesi di centinaia di cancerosi ho scoperto che tutti avevano avuto, prima che la patologia avesse superato l'orizzonte clinico, dei problemi all'apparato digerente ho avevano adottato una terapia di antibiotici che
avevano causato un dismierobismo intestinale. Attraverso una ricerca fatta con la banca dati americana, vidi che l'organismo era stato setacciato da parte tutti i ricercatori nel cercare una proteina o un enzima estranea all'ospite ma tutti i tentativi erano stati inutili. Mi convinsi che la
degenerazione cellulare era opera di un carcinogeno chimico derivante da un metabolismo del batteri NE convinsi ancora di più studiando il cancro sulle piante superiori e inferiori e sugli animali. Studiando ecologia microbica scopri che nel 1844 uno scienziato aveva isolato dentro lo stomaco di un paziente affetto di malattia gastrica i batteri sarcina ventriculi.
Ricerche successive hanno,dimostrato che essi non sono mai presenti in individui sani e si sviluppano solo in condizione patologica, non sono ritenuti patologici. Essi sono acidi resistenti e potenti fermentatori di zuccheri solubili. Producono etanolo, H2, acido acetico e formico.Questi
due riscontrati nell'analisi delle feci del canceroso. L'etanolo reagendo , per mezzo dell'idrorogeno, con l'acido clon'drico dello stomaco forma un alogenuro alchilico CH3 CI2- C1 veleno esso, ammesso in circolo è tamponato dall'NH3 e dal gruppo SH del glutatione (glutatione reduttasi in eccesso) creando ammine alifatiche di prima ed etantiolo ma un gruppo reattivo si lega al DNA delle cellule dei tessuti danneggiati innescando la degenerazione cellulare. Soltanto eliminando la causa si potrà ottenere lì remissione della patologia. L'escissione della, neoplasia non elimina la
causa, infatti il suo ritorno è di norma . Il canceroso muore sempre per arresto cardiocircolatorio paragonabile ad un'intossicato da alogenurí alchilíci. Adottando la terapia del caso si può prolungare la vita. Negli animali erbivori il cancro è rarissino perché nel tubo digerente hanno un
enzima cellulasi che gli permette di scindere il legame beta-glicosico di cui è formata la cellulosa , elemento anche della corazza dei sarcina- Perché il Prof Steven Rosemberg nell'asportare una parte dello stomaco di James De Angelo, affetto da cancro, ha scoperto nella zona circostante la
massa neoplastica infiltrazioni di linfociti T e successivamente senza l'utilizzo di farmaci ha visto guarire il paziente?. La risposta è che il Professore indirettamente elimino la causa, cioè i batteri e il sistema biochimico riequilibratosi ha distrutto ciò che erroneamente aveva creato.
Nel 1932 Moravek e Kishi núsero in evidenza l'alta presenza di K all'interno della cellula, in normale attività fisiologica; contemporaneamente notarono dei valori decrescenti di presenza di K all'interno dei tessuti neoplastici ed in particolare all'interno della cellula del medesimi. Alle stesse
conclusioni è arrivato Demetrio Sodi Pallares, cardiologo, perché vi sia una malattia di cuore, la morte delle cellule cardiache, bisogna che il sodio entri all'interno della cellula e che potassio e magnesio ne escano. Lo stesso avviene per il cancro. Cosi come il potenziale membrana che scende
gradualmente da -75 a 15 mV. Tutto questo ci fa capire che la degenerazione cellulare è graduale . Un elemento estraneo all'organismo che attraverso il sangue, sui tessuti danneggiati blocca gli enzimi' e, di conseguenza, tale effetto si ripercuote sul RNA, che è lesionato, L'informazione genetica resta così alterata, e la degenerazione cellulare può presentarsi in qualsiasi momento. Tutti sappiamo che se un sistema è in equilibrio e uno dei fattori che lo regolano viene variato il sistema si modifica in modo da ristabilire l'equilibrio. Ma se l'elemento che squilibra il sistema viene allontanato si riforma il sistema originale Infatti in oncologia sperimentale quando si interrompe
l'immissione del carcinogeno sulle cavie si ha sempre una remissione, questo avviene anche sulle piante. Occorrerebbero decine di pagine a disposizione per avallare ancora di più la mia teoria.
Per motivi di lavoro non potendo più continuare la mia ricerca, e dimostrare il tutto, avevo chiesto ai responsabili del settore scientifico Italiano che mi aiutassero ad eseguire il dosaggio del CH3 CH2 CI nei succhi gastrici e/o CH3 CH2 SH nelle urine dei cancerosi ; sebbene l'idea è stata dichiarata valida è da sperimentare MI HANNO CREATO LJN MURO DI SILENZIO ATTORNO ALLA MIA RICHIESTA, COMPRESO I NOSTRI MIMSTRI. Dopo cinque anni sono riuscito a convincere un Docente Universitario a ricavare da una particolare muffa, sotto mia indicazione, una sostanza che è un pool di enzimi capaci di idrolisare composti macromolecolari e
polisaccaridi di cui è composta anche la corazza del sarcina. Esiste un farmaco Americano antitumorale, simile in commercìo ma non è uguale. (si passerebbe subito alla fase due della sperimentazione). Essa è stata testata in vitro su culture cellulari neoplastiche. Il
risultato è stato che ha innescato un processo , dose/risposta x h , citolitico del 30%. Il professore si è rifiutato dì comunicare l'esperimento perché non ha la possibilità di decifrare le proteine , manca
di tutto, per spiegare che cosa ha funzionate,) e come ha funzionato. Inoltre, allo stesso, ho consegnato le metodica , a mezzo gas massa, per dosare l'etantiolo nelle urine. Il Prof. per continuare vorrebbe la mia collaborazione ma io sono impossibilitato, perché sto rischiando di perdere il , lavoro che mi permette di vivere Anche gli amici, che mi hanno aiutato,
sono nella mia stessa situazione Sebbene sto venendo meno a quel giuramento
fatto a mia madre prima di morire, che avrei dedicato la mia vita alla lotta contro il cancro, non posso chiedere alle mie figlie e a mia moglie questo ulteriore sacrificio. Il vaccino terapeutico, Equilibratore Microelementi Minerali Antibiotico Nucleofilo Elettrolitico, secondo gli elementi che
contiene elimna i sarcína riequilibra il sistema enzimatico quindi anche immunitario e innesca un processo autolitico nel confronti della neoplasia Ma occorre continuare il protocollo della ricerca. Sette lunghi anni durante i quali ho dovuto elemosinare gli esperimenti adesso per motivi di
lavoro ho dovuto abbandonare. Sto cercando in tutto il mondo qualcuno che possa portare a termine la mia ricerca. Possa Dio avere pietà di quelli che calpestano la dignità dell'ammalato per arricchirsi e di quelli che ci hanno precluso la possibilità di continuare. Ben 16 discipline scientifiche diverse sono state implicate in questa ricerca, implicando decine di amici e di grandi scienziati che mi hanno sopportato, compreso I tecnici delle ditte Dionex e Superchrom. Che Dio gli renda merito per quello che hanno fatto. Abbiamo sacrificato tutto il tempo) libero e parte delle nostre risorse economiche. Non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno e non intendiamo farlo. Non chiedevamo ne onori né gloria. Il nostro grande sogno era di sconfiggere questa patologia e creare
un piccolo Istituto di eziopatologia, scusate se è.troppo.
Partendo da questi dati e da due punti fondamentali dell'oncologia sperimentale che: il cancro si sviluppa sui tessuti danneggiati , il carcinogeno per essere trasformante deve essere continuo e l'organismo non possa liberarsene. Ho dedotto che il carcínogeno doveva derivare da un
metabolismo interno dell'organismo, e come? . Analizzando e studiando l'anamnesi di centinaia di cancerosi ho scoperto che tutti avevano avuto, prima che la patologia avesse superato l'orizzonte clinico, dei problemi all'apparato digerente ho avevano adottato una terapia di antibiotici che
avevano causato un dismierobismo intestinale. Attraverso una ricerca fatta con la banca dati americana, vidi che l'organismo era stato setacciato da parte tutti i ricercatori nel cercare una proteina o un enzima estranea all'ospite ma tutti i tentativi erano stati inutili. Mi convinsi che la
degenerazione cellulare era opera di un carcinogeno chimico derivante da un metabolismo del batteri NE convinsi ancora di più studiando il cancro sulle piante superiori e inferiori e sugli animali. Studiando ecologia microbica scopri che nel 1844 uno scienziato aveva isolato dentro lo stomaco di un paziente affetto di malattia gastrica i batteri sarcina ventriculi.
Ricerche successive hanno,dimostrato che essi non sono mai presenti in individui sani e si sviluppano solo in condizione patologica, non sono ritenuti patologici. Essi sono acidi resistenti e potenti fermentatori di zuccheri solubili. Producono etanolo, H2, acido acetico e formico.Questi
due riscontrati nell'analisi delle feci del canceroso. L'etanolo reagendo , per mezzo dell'idrorogeno, con l'acido clon'drico dello stomaco forma un alogenuro alchilico CH3 CI2- C1 veleno esso, ammesso in circolo è tamponato dall'NH3 e dal gruppo SH del glutatione (glutatione reduttasi in eccesso) creando ammine alifatiche di prima ed etantiolo ma un gruppo reattivo si lega al DNA delle cellule dei tessuti danneggiati innescando la degenerazione cellulare. Soltanto eliminando la causa si potrà ottenere lì remissione della patologia. L'escissione della, neoplasia non elimina la
causa, infatti il suo ritorno è di norma . Il canceroso muore sempre per arresto cardiocircolatorio paragonabile ad un'intossicato da alogenurí alchilíci. Adottando la terapia del caso si può prolungare la vita. Negli animali erbivori il cancro è rarissino perché nel tubo digerente hanno un
enzima cellulasi che gli permette di scindere il legame beta-glicosico di cui è formata la cellulosa , elemento anche della corazza dei sarcina- Perché il Prof Steven Rosemberg nell'asportare una parte dello stomaco di James De Angelo, affetto da cancro, ha scoperto nella zona circostante la
massa neoplastica infiltrazioni di linfociti T e successivamente senza l'utilizzo di farmaci ha visto guarire il paziente?. La risposta è che il Professore indirettamente elimino la causa, cioè i batteri e il sistema biochimico riequilibratosi ha distrutto ciò che erroneamente aveva creato.
Nel 1932 Moravek e Kishi núsero in evidenza l'alta presenza di K all'interno della cellula, in normale attività fisiologica; contemporaneamente notarono dei valori decrescenti di presenza di K all'interno dei tessuti neoplastici ed in particolare all'interno della cellula del medesimi. Alle stesse
conclusioni è arrivato Demetrio Sodi Pallares, cardiologo, perché vi sia una malattia di cuore, la morte delle cellule cardiache, bisogna che il sodio entri all'interno della cellula e che potassio e magnesio ne escano. Lo stesso avviene per il cancro. Cosi come il potenziale membrana che scende
gradualmente da -75 a 15 mV. Tutto questo ci fa capire che la degenerazione cellulare è graduale . Un elemento estraneo all'organismo che attraverso il sangue, sui tessuti danneggiati blocca gli enzimi' e, di conseguenza, tale effetto si ripercuote sul RNA, che è lesionato, L'informazione genetica resta così alterata, e la degenerazione cellulare può presentarsi in qualsiasi momento. Tutti sappiamo che se un sistema è in equilibrio e uno dei fattori che lo regolano viene variato il sistema si modifica in modo da ristabilire l'equilibrio. Ma se l'elemento che squilibra il sistema viene allontanato si riforma il sistema originale Infatti in oncologia sperimentale quando si interrompe
l'immissione del carcinogeno sulle cavie si ha sempre una remissione, questo avviene anche sulle piante. Occorrerebbero decine di pagine a disposizione per avallare ancora di più la mia teoria.
Per motivi di lavoro non potendo più continuare la mia ricerca, e dimostrare il tutto, avevo chiesto ai responsabili del settore scientifico Italiano che mi aiutassero ad eseguire il dosaggio del CH3 CH2 CI nei succhi gastrici e/o CH3 CH2 SH nelle urine dei cancerosi ; sebbene l'idea è stata dichiarata valida è da sperimentare MI HANNO CREATO LJN MURO DI SILENZIO ATTORNO ALLA MIA RICHIESTA, COMPRESO I NOSTRI MIMSTRI. Dopo cinque anni sono riuscito a convincere un Docente Universitario a ricavare da una particolare muffa, sotto mia indicazione, una sostanza che è un pool di enzimi capaci di idrolisare composti macromolecolari e
polisaccaridi di cui è composta anche la corazza del sarcina. Esiste un farmaco Americano antitumorale, simile in commercìo ma non è uguale. (si passerebbe subito alla fase due della sperimentazione). Essa è stata testata in vitro su culture cellulari neoplastiche. Il
risultato è stato che ha innescato un processo , dose/risposta x h , citolitico del 30%. Il professore si è rifiutato dì comunicare l'esperimento perché non ha la possibilità di decifrare le proteine , manca
di tutto, per spiegare che cosa ha funzionate,) e come ha funzionato. Inoltre, allo stesso, ho consegnato le metodica , a mezzo gas massa, per dosare l'etantiolo nelle urine. Il Prof. per continuare vorrebbe la mia collaborazione ma io sono impossibilitato, perché sto rischiando di perdere il , lavoro che mi permette di vivere Anche gli amici, che mi hanno aiutato,
sono nella mia stessa situazione Sebbene sto venendo meno a quel giuramento
fatto a mia madre prima di morire, che avrei dedicato la mia vita alla lotta contro il cancro, non posso chiedere alle mie figlie e a mia moglie questo ulteriore sacrificio. Il vaccino terapeutico, Equilibratore Microelementi Minerali Antibiotico Nucleofilo Elettrolitico, secondo gli elementi che
contiene elimna i sarcína riequilibra il sistema enzimatico quindi anche immunitario e innesca un processo autolitico nel confronti della neoplasia Ma occorre continuare il protocollo della ricerca. Sette lunghi anni durante i quali ho dovuto elemosinare gli esperimenti adesso per motivi di
lavoro ho dovuto abbandonare. Sto cercando in tutto il mondo qualcuno che possa portare a termine la mia ricerca. Possa Dio avere pietà di quelli che calpestano la dignità dell'ammalato per arricchirsi e di quelli che ci hanno precluso la possibilità di continuare. Ben 16 discipline scientifiche diverse sono state implicate in questa ricerca, implicando decine di amici e di grandi scienziati che mi hanno sopportato, compreso I tecnici delle ditte Dionex e Superchrom. Che Dio gli renda merito per quello che hanno fatto. Abbiamo sacrificato tutto il tempo) libero e parte delle nostre risorse economiche. Non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno e non intendiamo farlo. Non chiedevamo ne onori né gloria. Il nostro grande sogno era di sconfiggere questa patologia e creare
un piccolo Istituto di eziopatologia, scusate se è.troppo.
Palermo,
22/01/99
Giovanni
Puccio
Tel/fax 0039-091599317
Sito
Internet:
www.geocities.com/hotsprings/Sauna/29041
P.S.: A tutti i, navigatori di internet, fate che questo appello possa girare il mondo. Grazie.
P.S.: A tutti i, navigatori di internet, fate che questo appello possa girare il mondo. Grazie.
Per
qualunque comunicazione
giovedì 20 settembre 2012
LICENZIATO LAVORATORE PART TIME - RIFIUTA DI MODIFICARE L'ORARIO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA'
La
Corte
di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 14833 del 4 settembre
2012 ha stabilito l'illegittimità del licenziamento del
lavoratore part time che rifiuta di modificare l'orario di lavoro.
LAVORO - BUSTA PAGA - ESTORSIONE
La
sentenza della Corte
di Cassazione n. 31535 del 3 agosto 2012 ritiene configurabile il
reato di estorsione ex art. 629 del c.p. da parte del datore di
lavoro che costringa il lavoratore , con la minaccia del licenziamento,
ad accettare la corresponsione del trattamento retributivo inferiore a quello previsto.
LAVORO - MALATTIA - ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE E DEL DATORE
Corte
di Cassazione Civile Sezione lavoro 19/7/2012 n. 12051
Malattia - Termine del periodo - Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
Malattia - Termine del periodo - Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
La
condizione di malattia del dipendente costituisce giustificato
impedimento che esclude l'inadempimento dell'obbligo di prestazione
lavorativa ex art. 2110 c.c., ma, nel momento in cui cessa la
malattia, il lavoratore è tenuto all'adempimento di tale obbligo e,
ove offra la prestazione lavorativa, è il datore di lavoro
inadempiente ove ingiustificatamente la rifiuti.
LICENZIAMENTO - CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE - SANZIONE DISCIPLINARE
Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 16/7/2012 n. 12127
Licenziamento - Condotta colposa del lavoratore - Sanzione disciplinare
Licenziamento - Condotta colposa del lavoratore - Sanzione disciplinare
Il
licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole
del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le
misure disciplinari dalla specifica disciplina del rapporto, deve
essere considerato disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato
alle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla legge n.
300/1970, circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di
difesa.
mercoledì 29 agosto 2012
Z.T.L. - CONCORSO DI PIU' VIOLAZIONI - OGNI SINGOLA VIOLAZIONE DEVE ESSERE SANZIONATA
Per
la S.C. , Cassazione
Civile sez. II 12/4/2012 n. 5809 ,
ogni illecito deve essere punito con una singola sanzione, in quanto
la norma non ha introdotto in materia di sanzioni amministrative
l'istituto della "continuazione", analogo a quello
penalistico, bensì quello della "reiterazione",
corrispondente ad alcune forme dell'aggravante della "recidiva"
(art. 99 C.P.).
venerdì 17 agosto 2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA A CAUSA DI ASSUNZIONE DI FARMACI - NON SUSSISTE
La
Corte di Cassazione con sentenza 13 luglio 2012, n. 28388 accoglie il
ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di
ebbrezza ex art. 186 C.d.S. poiché nell'esame dell'alcoltest non si
è tenuto conto dell'assunzione di alcuni farmaci ingeriti dal
conducente a causa di una malattia cronica. In sostanza, i giudici
di merito , hanno il dovere di valutare tutte le circostanze
influenti ai fini della decisione.
giovedì 16 agosto 2012
DISCUSSIONE ACCESA CON IL PROPRIO DATORE DI LAVORO - NON PUO' COMPORTARE IL LICENZIAMENTO
La
Corte di Cassazione, con la sentenza 20 luglio 2012, n. 12697, ha
deciso che la discussione verbale accesa ed aggressiva nei confronti
del proprio datore di lavoro non delinea una causa di licenziamento,
in quanto non inquadrabile come atto di grave insubordinazione, così
come previsto dall'art. 45, n. 11 del R.D. n. 148/1931
giovedì 19 luglio 2012
FERIE NON GODUTE A CAUSA DELLA MALATTIA - VANNO PAGATE
La Corte
di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 ha stabilito che il
lavoratore deve essere risarcito delle ferie non godute a causa della malattia,
riconfermando e consolidando, nella fattispecie, il proprio orientamento.
martedì 17 luglio 2012
LICENZIAMENTO DI DIPENDENTE AFFETTO DA NEVROSI D'ANSIA - ILLEGITTIMITA' - SUSSISTE
Con la sentenza
n. 11798 del 12 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha dichiarato che il
provvedimento di licenziamento preso nei confronti di un dipendente che abbia
disturbi di ansia, o soffra di attacchi di panico e abbia una labilità emotiva
esasperata, è illegittimo. Tale illegittimità assurge anche qualora sia
stata intempestiva la comunicazione della malattia, poiché anche dal contratto
collettivo si evince l’impossibilità di sanzionare un dipendente sul piano
disciplinare qualora affetto dalle summenzionate patologie.
sabato 14 luglio 2012
INFORTUNIO IN ITINERE DEVE CONSIDERARSI ANCHE L'AGGRESSIONE SUBITA NELLA STRADA DI RIENTRO A CASA DAL LAVORO
La Cassazione,
Sez. lavoro, con sentenza n. 11545/2012 stabilisce che deve ritenersi infortunio in itinere sul lavoro, l’aggressione
subita da sconosciuto nel rientro dal turno di lavoro nella propria abitazione.
venerdì 13 luglio 2012
FONDO VITTIME DELLA STRADA - SPETTA IL RISARCIMENTO ANCHE SE LA DENUNCIA E' INCOMPLETA
Il fondo vittime della strada deve provvedere al risarcimento del danneggiato anche qualora la denuncia del sinistro sia incompleta. Così ha deciso la Corte di Cassazione Civile n. 9939, sez. III del 18/6/2012
PERSONALE SANITARIO - INQUADRAMENTO
L’inquadramento nei ruoli regionali del personale sanitario,
deve avvenire con il richiamo alla situazione giuridicamente acquisita del
dipendente alla data del 20/12/2979, con l’impossibilità di alcuna valutazione
sull’anzianità e/o successivi inquadramenti attribuiti dall’ente di provenienza
(art. 64 ultimo comma d.P.R. 761/1979). Si esprime sull’argomento il Consiglio
di Stato con sentenza n. 3628/2012.
giovedì 12 luglio 2012
LA LEGGE 104/92 SI APPLICA ANCHE AI MILITARI ED ALLE FORZE DI POLIZIA
Il Consiglio
di Stato, con sentenza n. 4047/2012, ritorna sui propri passi e decide che la
disciplina che regola l’assistenza ai familiari disabili, sancita e prevista
dalla legge n. 104/92, si applica anche agli appartenenti alle forse di polizia
e militari. Si chiarisce nella sentenza che l’art. 24 della legge 183/2010 ha
sostituito il comma 3 e 5 della legge 104/92, inerenti rispettivamente ai permessi mensili
retribuiti ed alla scelta della sede di lavoro.
martedì 10 luglio 2012
LAVORO - DIFESA - ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI DEL DATORE DI LAVORO
La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 7993 del 21
maggio 2012 afferma che, il lavoratore che esibisce atti aziendali
riservati , attinenti alla sua posizione
lavorativa, in una controversia di lavoro nei confronti del proprio datore di
lavoro, non viene meno ai suoi doveri di
fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ.,
atteso che il diritto alla difesa in giudizio è prevalente rispetto alle
eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda.
giovedì 5 luglio 2012
CERTIFICAZIONI DI MALATTIA - MODALITA'
Sul
rilascio delle certificazioni per malattia, si esprime ancora la Corte
di Cassazione con sentenza n. 3705 del 9 marzo 2012.
TRIBUTARIO - NOTIFICA NULLA SE NON SI DIMOSTRA L'AVVISO DI RICEVIMENTO
La notifica è sempre nulla se non viene prodotto in giudizio
l’avviso di ricevimento del destinatario, così ha deciso e ribadito la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 10689 del 26 giugno 2012.
LE CIRCOLARI NON SONO VINCOLANTI
La Cassazione, con sentenza
n. 25170 del 25 giugno 2012
ribadisce che le circolari Ministeriali sono e restano atti esplicitativi della pubblica amministrazione,
di ausilio interpretativo che non determinano vincoli per i destinatari se in contrasto con un evidente dato
normativo. I cittadini non devono pertanto sentirsi vincolati . La circolare,
di materia tributaria, di fatto non
dovrà essere disappliccata dagli uffici amministrativi sottostanti, seppur essa
non sia vincolante nemmeno per la stessa amministrazione che l’ha emanata, atteso
che l’ordinamento affida comunque al
giudice il compito di interpretare la norma.
lunedì 2 luglio 2012
AUTOSTRADA - CORSIA D'EMERGENZA - SOSTA - LICEITA'
La Cass.
Pen. N. 19170/2012 del 29.6.2012 afferma che la sosta in autostrada , sulla
corsia di emergenza, è lecita se sopraggiunge un momento di forte stanchezza. Nella
sostanza, il possibile colpo di sonno, deve essere paragonato ad una condizione di
malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza.
mercoledì 27 giugno 2012
AUTOVELOX - PARERE MINISTERIALE
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4/6/2012 prot.2934
Direttiva Maroni. Localizzazione postazioni fisse autovelox. Rif. prot. n. 6000/01/02/12/Uff. Depen. Autovelox del 18.05.2012
Direttiva Maroni. Localizzazione postazioni fisse autovelox. Rif. prot. n. 6000/01/02/12/Uff. Depen. Autovelox del 18.05.2012
Con
riferimento alla richiesta parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si
osserva che le conclusioni cui pervengono i Comuni di Ceprano e Ferentino
risultano sostanzialmente erronee. E' pur vero che le strade in questione
attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10000 abitanti, ma tale
condizione non è sufficiente per il mantenimento della qualifica di strada
extraurbana.
Infatti, secondo quanto indicato dal punto 6 della Circolare Ministeriale n. 6709/1997, affinché i tratti interessati non costituiscano attraversamenti di centri abitati, devono necessariamente verificarsi anche le ulteriori condizioni di assenza di intersezioni a raso e di accessi privati. di presenza di attraversamenti pedonali protetti, ovvero di divieto di circolazione per i pedoni.
Se tali condizioni sono verificate, il segnale di inizio di centro abitato è apposto in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana.
Nel caso dei Comuni di Ceprano e Ferentino tali condizioni non sono verificate, e pertanto i tratti interessati sono a tutti gli effetti strade urbane.
Conseguentemente, dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall'art. 2, C. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002.
essi possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi, e nel rispetto di quant'altro prescritto dalla Direttiva Maroni.
E' fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l'accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità.
Infatti, secondo quanto indicato dal punto 6 della Circolare Ministeriale n. 6709/1997, affinché i tratti interessati non costituiscano attraversamenti di centri abitati, devono necessariamente verificarsi anche le ulteriori condizioni di assenza di intersezioni a raso e di accessi privati. di presenza di attraversamenti pedonali protetti, ovvero di divieto di circolazione per i pedoni.
Se tali condizioni sono verificate, il segnale di inizio di centro abitato è apposto in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana.
Nel caso dei Comuni di Ceprano e Ferentino tali condizioni non sono verificate, e pertanto i tratti interessati sono a tutti gli effetti strade urbane.
Conseguentemente, dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 4, c. 1, del Decreto Legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 168/2002, e successive modifiche, se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall'art. 2, C. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002.
essi possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi, e nel rispetto di quant'altro prescritto dalla Direttiva Maroni.
E' fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l'accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità.
giovedì 21 giugno 2012
CARABINIERE EFFETTIVO - IDONEITA' PSICO/FISICA - BILIRUBINA INDIRETTA E TRATTI DI IMMATURITA'
Il Consiglio di Stato con sentenza n. !501/2012 è ritornata sulla questione della idoneità psico - fisica di un Carabiniere effettivo. Nella fattispecie trattavasi della seguente diagnosi:” iperbilirubina indiretta di medio grado con tratti di immaturità “ . Il ricorso del Carabiniere, non è stato accolto. Il rigetto del ricorso, oltre a riguardare le disfunzioni psico – fisiche del ricorrente, tratta le modalità nella sua proposizione.
giovedì 14 giugno 2012
TRASFERIMENTO D'AUTORITA' - GUARDIA DI FINANZA - L. 100/87
Il Consiglio
di Stato, con la sentenza n. 3383 del 7
giugno 2012 , pone in evidenza il mutamento giurisprudenziale secondo cui il
trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente
un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e
dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai
sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera
manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez.
IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814). Il
mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel
genus dei trasferimenti (a domanda o d'autorità), sulla base delle esigenze che
lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del
dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di
trasferimento "a domanda". Coglie altresì l'essenza del beneficio
riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello
ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare
argomentazioni che fondano sull'assenso postumo (le cui ragioni rimangono
puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea
e libera volontà, secondo un'inversione logico giuridica che arriva ad
obliterare il diritto all'indennità. L'appello è dunque respinto. Avuto
riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere
compensate.
Perché non
viene condannata alle spese di giustizia solo l’amministrazione
ricorrente? ”.
martedì 12 giugno 2012
CARTELLINI MARCATEMPO - FALSO IDEOLOGICO E TRUFFA
Corte di Cassazione Penale
sez. V 21/5/2012 n. 19299
Marcatempo - falsa attestazione –
Integra il delitto di falso ideologico in atto
pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in
ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto
documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del
dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica,
documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di
volontà riferibili alla P.A. (Sez.U, n. 15983 del 11/04/2006, Sepe, cui si è conformata
la successiva giurisprudenza: La falsa attestazione del pubblico dipendente,
circa lapresenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli
dipresenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore
l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è
dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico
dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino
o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare
economicamente apprezzabili …(omissis)
DIVIETO DI SOSTA - VALE IL VERBALE SUCCESSIVAMENTE NOTIFICATO ALL'INTERESSATO E NON ANCHE QUELLO POSTO SUL LUNOTTO DELL'AUTOVETTURA
La Corte di Cassazione Civile sez. IV
25/1/2012 n. 1067 sentenzia che deve ritenersi valido, ai fini delle
ragioni che hanno determinato la sanzione e della dimostrazione della notifica,
il verbale successivamente notificato al
proprietario del veicolo e non quello lasciato sul lunotto al momento dell’evento.
lunedì 11 giugno 2012
ASSENZE DAL LAVORO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Può essere interessante
l’interpellanza posta al Ministero del Lavoro, riguardo alle assenze dei
pubblici dipendenti causate da eventi straordinari, quali il notevole flusso di
neve caduta, tale da impedire il raggiungimento del luogo di lavoro. Il Ministero,
con risposta n. 15 del 7giugno 2012 , ha differenziato il
settore pubblico da quello privato, specificando che:
a) nel settore
pubblico , ha ritenuto che la mancanza
della presenza del dipendete a causa dei motivi summenzionati, possa essere
ascrivibile ad ipotesi non imputabili al lavoratore, per impossibilità
sopravvenuta. Nella fattispecie, tale situazione dovrebbe essere paragonata al
cosiddetto factum principis,
considerato quale provvedimento d’autorità di chiusura degli uffici pubblici a
causa della neve.
B) nel settore
privato, il Ministero ha ritenuto,
invece, il provvedimento paragonabile al divieto della circolazione dei
mezzi privati sprovvisti delle apposite catene, che non costituisce
impedimento di carattere assoluto dell’effettuazione della prestazione
lavorativa.
Le due fattispecie prese in
esame, liberano in sostanza il lavoratore da eventuali responsabilità
disciplinari, ed il datore di lavoro, nel caso di cui al capo B), di
corrispondere la diaria giornaliera dello stipendio, atteso che comunque il
lavoratore del settore privato può fruire dei giorni di permesso retribuito,
fermo restando le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale. Nel primo
caso, cui al capo A), invece, deve considerarsi un assenza giustificata
retribuibile.
giovedì 7 giugno 2012
OBBLIGO DELLA PARTE DATORIALE DI RISARCIRE IL DIPENDENTE CHE ACQUISTA LA DIVISA DI LAVORO

lunedì 28 maggio 2012
EQUA RIPARAZIONE - PROCESSI NON PIU' LUNGHI DI DUE ANNI
La Corte di Cassazione, con sentenza
n. 8283 del 24 maggio 2012, è intervenuta nuovamente sulla durata del
giusto processo, accogliendo il ricorso di un cittadino contro il
ministero della Giustizia, che aveva avanzato domanda di equa riparazione di
danno patrimoniale e non, subito a causa dell’irragionevole durata del
processo, in base alla legge n. 89/2001. La durata del processo era di
tre anni e otto mesi e, in primo grado, la Corte d’appello aveva ritenuto non
lungo il tempo trascorso per poter richiedere l’equa riparazione, ma la Corte
di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha invece accolto il ricorso
affermando che il giusto processo non deve comunque superare la durata di
due anni.
Un altro colpo per la nostra Giustizia lumaca.
sabato 26 maggio 2012
IL TAR ANNULLA IL TRASFERIMENTO DI UN MILITARE - PERCHE' COMPENSARE LE SPESE DI GIUDIZIO??
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) con
sentenza n. 363/2012 ha annullato l'ordine di trasferimento di un
militare, poiché posto in essere con «modalità inutilmente e particolarmente
pregiudizievoli per le esigenze familiari». Nella circostanza il
trasferimento avviene successivamente all’impugnazione da parte del militare del rapporto informativo, con richiesta di accesso agli atti. Sembrava una
palese ritorsione da parte dell’amministrazione della Difesa.
Ciò che ancora
la Giustizia Amministrativa trova difficile fare, seppure le ragioni siano
attribuite al ricorrente e non all’amministrazione resistente , è addebitare le
spese alla parte soccombente, quando questa è l’’amministrazione pubblica che
ha suscitato l’azione legale della controparte, ma decide quasi sempre per la
solita compensazione delle spese, adducendo motivi più o meno valenti. Non vi è
invece alcuna difficoltà addebitarle al dipendente pubblico qualora sia questo
a soccombere in giudizio. La Cassazione si è espressa sulla debenza delle
spese di giudizio , affermando che le stesse devono essere a carico della parte
soccombente, ma la giustizia amministrativa pare trovi sempre qualche
difficoltà nel volerle attribuire all’amministrazione Pubblica, seppure essa
sia rappresentata dall’avvocatura dello Stato , che ad onor del vero, oggi,
deve comunque essere individuata nell’azione e nella responsabilità di un
singolo soggetto. In conclusione, per far valere le proprie ragioni, innanzi ai
giudici amministrativi, si deve in qualche modo pagare il pegno, anche davanti
ad azioni, a dir poco, persecutorie.
Sarebbe il caso di interessare la Corte Europea per la
garanzia dei diritti dell’uomo “militare" ?
INCIDENTE STRADALE - VA RISARCITO ANCHE IL FERMO TECNICO DEL VEICOLO
La Corte
di Cassazione Civile n. 6907, sez. III del 8/5/2012 ha sentenziato a favore del danneggiato di un
sinistro stradale, prevedendo che debba essere risarcito anche per il fermo tecnico del veicolo.
AUTOVELOX - POSTAZIONI FISSE - STRADE URBANE - INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIZONALE
Anche la Corte
Costituzionale con ordinanza n. 60 del 19 marzo 2012, dopo innumerevoli
sentenze della Corte di Cassazione, sulla caratteristiche delle strade urbane a
scorrimento veloce, interviene e chiarisce che le postazioni fisse degli
autovelox possono essere installate esclusivamente su quelle strade che
possiedono le caratteristiche minime previste dal codice della strada, senza
che i Comuni , con l’avvallo delle Prefetture compiacenti, possano
arbitrariamente derogarvi adducendo come giustificazione, la necessità di
garantire la sicurezza.
venerdì 25 maggio 2012
SANZIONI DISCIPLINARI - INTERPELLO N. 11/2012 - IN RISPOSTA AL SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
Sindacato delle Professioni
Infermieristiche chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare
di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale
del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”. Anche le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari
possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per
effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella
trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale. le sanzioni disciplinari irrogate nei
confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso
l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410
e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione
giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.
INCIDENTE STRADALE - REATO DI FUGA
Se si tampona
un’autovettura lievemente e non ci si ferma a soccorrere l’automobilista
tamponato che ha subito un lieve trauma cranico “colpo di frusta” non si
incorre nel reato di omissioni di soccorso, dato il tipo di conseguenze del
sinistro, ma nel reato di pericolo (art. 189 c.d.s. cd reato di
fuga), che ne deriva dalla fuga del soggetto dal luogo
dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento
della propria identità personale. Cassazione
n. 17220 del 9 maggio 2012.
LAVORO - COMPORTAMENTI DENIGRATORI E VESSATORI - VIOLENZA PRIVATA
I comportamenti denigratori e
vessatori di un superiore sul luogo di lavoro, nei confronti dei dipendenti,
integrano il reato di “violenza privata”Corte
di Cassazione Penale n. 12517/2012, sez. VI del 3/4/2012
RESPONSABILITA' DEL MEDICO - NORMALI CANONI DI PRUDENZA
La responsabilità del medico deve
essere addebitata qualora non usi i normali canoni di prudenza e visiti
approfonditamente , in una prima visita di controllo presso il pronto Soccorso,
il malato che esterna un malore. Corte
di Cassazione Civile n. 6275, sez. III del 20/4/2012
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALLA GUIDA DI UNA BICICLETTA
La Corte di Cassazione Penale sez. IV 19/3/2012 n. 10684 ritiene che sia perseguibile del reato
di guida in stato di ebbrezza anche colui che conduce una bicicletta, anche se
in questo caso non prevede la sospensione della patente di guida. La Cassazione penale sezione IV – sentenza 20.03.2012 n. 10912,
invece, in merito alla confisca del mezzo, ritiene si possa applicare anche al
conducente del veicolo, sebbene non intestatario, ma socio dell'azienda cui
esso è intestato.
.
ZTL - disabili - utilizzo;
Interessante la sentenza della della Corte di
Cassazione n. 7966 del 30 novembre 2011, che esplicità l'ipotesi della
responsabilità penale o meno dell'utilizzo improprio del permesso di
circolazione rilasciato agli invalidi
SCADENZA DELLA PATENTE DI GUIDA
Alla patente di guida non può applicarsi la norma di cui
all'art. 7 d.l. n. 5/2012, secondo cui i documenti di riconoscimento
scadono nella data del proprio compleanno.
Il Ministero Infrastrutture e
Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 5, concircolare
n. 6193 RUdel 05.03.2012, ha precisato che “Nonostante la patente di guida
rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), del citato D.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio
2012, si continua ad applicare, quale norma di carattere speciale, l’articolo 126 del Codice della
Strada.
INCIDENTE STRADALE - DEFINIZIONE
Guida in
stato di ebbrezza - l'incidente non implica necessariamente la produzione di
danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il
coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse. Infatti, la Corte di Cassazione Penale sez. IV 26/2/2012 n. 6381, ai fini dell'applicazione delle aggravanti
previste del c.d.s., ritiene sia definibile incidente stradale , anche quello
occorso esclusivamente al singolo conducente
ASSICURAZIONE - SI PUO' ASSICURARE UN VEICOLO NON PROPRIO
Più volte mi è capitato di
disquisire con l’agente dell’assicurazione RC auto per questioni
meramente tecniche e connotabili alle norme che regolano la materia,
e più volte è capitato di avere notizie fuorvianti e non corrispondenti
alle norme ordinatrici. Per essere più chiari, atteso che nel web c’è ancora
confusione sul fatto se si possa essere contraenti o meno di un’assicurazione
rc per un’autovettura intestata ad un’ altra persona, allego la risposta dell
ISVAP, di seguito riportata.
› Il contraente della polizza può
essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?
Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche
se il veicolo non è di tua proprietà. Ricorda comunque che la classe di
bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e
non al contraente. Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra
e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché
questi rimanga invariato.
SE IL VIGILE SBAGLIA E NON RICORDA ALCUNI DATI IN RIFERIMENTO ALLA CONTESTAZIONE - SI PROCEDE CON QUERELA DI FALSO
Il vigile che ha elevato una contravvenzione non è
tenuto a ricordare tutti i particolari dell'auto indicata nel verbale di
infrazione. Lo fa notare la Corte di
Cassazione Sez. sesta Civ. - Sent. del 25.01.2012, n. 1069,che ha convalidato una multa per sosta
vietata recapiata a un automobilista per un presunto divieto di sosta. Il
vigile aveva scritto che l'auto era parcheggiata a ridosso delle strisce
pedonali ma l'automobilista sosteneva che si era trattato di un errore e che
l'auto non era la sua. In effetti il vigile sentito nel corso del processo
aveva sbagliato ad indicare il colore dell'auto. Il tutto però deve essere
dimostrato con la querela di falso.
SEQUESTRO DEL VEICOLO E FERMO AMMINISTRATIVO - DIFFERENZE
CircolareMinistero
dell'interno 25/1/2012 prot.300/A/580/12/101/20/21/4
Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e violazione dell'articolo 334 del Codice Penale
Nell'ambito
dell'attività di controllo svolta dagli organi di polizia stradale, sono state
manifestate problematiche interpretative in ordine alle sanzioni applicabili
nei confronti della persona che circoli alla guida di un veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, secondo le disposizioni
degli artt. 213 e 214C.d.S.
Allo scopo di fornire un indirizzo unitario che orienti univocamente l'attività di cui trattasi ed alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la problematica,ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.d.S., con la presente direttiva si forniscono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nei casi sopraindicati, che si sostituiscono ed abrogano tutte le indicazioni in precedenza fornite da questo Dicastero in note, pareri ocircolari.
Allo scopo di fornire un indirizzo unitario che orienti univocamente l'attività di cui trattasi ed alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la problematica,ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.d.S., con la presente direttiva si forniscono chiarimenti sulle sanzioni applicabili nei casi sopraindicati, che si sostituiscono ed abrogano tutte le indicazioni in precedenza fornite da questo Dicastero in note, pareri ocircolari.
Circolazione
di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
Nei
confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il
proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode,
sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai
sensi dell'art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni
dell'art. 213, comma 4, C.d.S.
Qualora
a far circolare il veicolo sia lo stesso custode, la sanzione di cui trattasi,
secondo un recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale (1), non
concorre con quella dell'art. 334 C.P. in quanto la disposizione del Codice
della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334
C.P. e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva
penale che non è presente nell'art. 213 C.d.S.
Naturalmente,
tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 C.P. restano comunque applicabili ove la
condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera
utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia
caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di
distruggerlo o di disperderlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione
della confisca amministrativa.
In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 4, del Codice della Strada.
In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 4, del Codice della Strada.
2.
Circolazione di
veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Le indicazioni operative riportate al numero 1 della presente direttiva trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia , infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S. Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo. Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.
Le indicazioni operative riportate al numero 1 della presente direttiva trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia , infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S. Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo. Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.
Come
per il caso del sequestro amministrativo, invece, anche in caso di rimozione
dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a
fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., trovano applicazione le
sanzioni di cui all'art. 349 CP.
LePrefetture
- Uffici Territoriali del Governo sono pregate di volerestendere il contenuto
della presente ai Corpi o Servizi di PoliziaMunicipale e Provinciale.
-----
(1)V. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21.1.2011, n. 1963.
(1)V. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21.1.2011, n. 1963.
IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE NON ESCLUDE IL RICORSO AVVERSO LA SANZIONE ACCESSORIA
La sentenza della Corte
di Cassazione Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053, precisa che “Alla stregua dell’indirizzo tracciato dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada,
atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione
normativa di cui all’art. 202 del codice dellastrada non influenza
l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario
rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità
(oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa
sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della
sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.”
PROPRIETARIO RESPONSABILE IN SOLIDO NON DEVE ESSERE A PRIORI RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Milano, n.
100117 dell'11/01/2012, nella quale specifica che il proprietario del
mezzo, seppur responsabile in solido della violazione, non può essere
individuato automaticamente come responsabile del mezzo, allorchè questo non
venga accertato o vi siano prove che lo dimostrino (artt. 6 e 7 D.L.vo n.
150/2011).
AUSILIARI - LIMITI
La Corte di Cassazione II civile n. 28359 del 22.12.2011 ha ribadito i
limiti dell'ausiliario del traffico nel contestare violazioni al c.d.s. diverse
da quelle a lui pertinenti. Nella fattispecie ha contestato, ad un
automobilista, la violazione al c.d.s. relativa alla circolazione nelle
corsie preferenziali designate alla percorrenza degli autobus
COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE - CONTESTAZIONI
Il ricorso avverso una contestazione a violazioni del c.d.s. non esonera dall'obbligo di comunicare i dati del conducente senza un giustificato motivo. Corte Costituzionale n. 210/2011. La sentenza in esame non riconosce l'incostituzionalità dell'art. 126 Bis del c.d.s. ma non escluse l'esistenza dei motivi ostativi alla comunicazione dei dati del conducente del mezzo. Si ritiene perciò che la pendenza di un ricorso alle contestazioni di merito è un plausibile e giustificato motivo all'omissione della comunicazione dei dati del conducente del mezzo. La Corte costituzionale , con sentenza n. 27/ 2005, «pur non affrontando ex professo il tema», ebbe ad affermare – osserva sempre la difesa statale – che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 5 settembre 2011,n. 7157, chiarisce la non sussistenza dell’omissione collaborativa da parte del cittadino qualora questi non indichi le richieste generalità del conducente. Il ricorso difatti costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione dei dati della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione del codice della strada, come già affermato dalla circolare del 29 aprile 2011, n. 3971 dello stesso Ministero. L’applicazione dell’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada, in base al quale è statuito l’obbligo del proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, non può ritenersi applicabileprima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
AUTOVELOX - NULLO IL VERBALE SE L'INFRAZIONE NON E' ACCERTATA DA UN AGENTE DI POLIZIA
La Corte
di Cassazione con la sentenza n.
7785 del 5 aprile 2011 ha
stabilito che è nullo il verbale di accertamento qualora non emerga in esso, la
circostanza che la rilevazione dell'infrazione è stata fatta da un agente
preposto al servizio di polizia stradale.
ORDINANZA INGIUNZIONE VA EMESSA ENTRO 180 GIORNI
Circolazione
stradale - Art. 203 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto avverso i
verbali - Termini per la raccolta dati e pronuncia - Cumulabilità - Il
Prefetto, per lo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione può
avvalersi del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative,
ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e
di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione
amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo
totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della
scadenza del termine massimo prescritto di 60 giorni) degli atti di competenza
da parte dell'organo accertatore.
La
suprema Corte precisa che i tempi per l'emissione dell'ordinanza
ingiunzione non sono 210 ma bensì 180. Una ipotesi in cui possono essere
aggiunti gli ulteriori 30 giorni si verifica quando viene sentito il ricorrente
a seguito della richiesta di audizione, oppure, quando il ricorso viene
inviato al Prefetto e non al Comando verbalizzante, atteso che in tal caso i 60
giorni di tempo per produrre le memorie slittano ulteriormente in attesa che
l'atto venga a loro inviato dal Prefetto. La S. C. con la sentenza
n. 12219 del 6 giugno 2011 ha voluto altresì precisare che il
termine perentorio dei 180 viene assolto dal momento dell'emissione
dell'ordinanza e non da quello della notifica.
OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI TUTTE LE POSTAZIONI DI CONTROLLO
Obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità - DL 117/2007 -estensione a tutte le postazioni di controllo
giovedì 24 maggio 2012
PATENTE - ART. 216 BIS C.D.S. - COMUNICAZIONE DEI DATI IN PENDENZA DI UN RICORSO
Il ricorso avverso una contestazione a violazioni del
c.d.s. non esonera dall'obbligo di comunicare i dati del conducente
senza un giustificato motivo. Corte
Costituzionale n. 210/2011. La sentenza in esame non riconosce
l'incostituzionalità dell'art. 126 Bis del c.d.s. ma non escluse
l'esistenza dei motivi ostativi alla comunicazione dei dati del conducente del
mezzo. Si ritiene perciò che la pendenza di un ricorso alle
contestazioni di merito è un plausibile e giustificato motivo all'omissione
della comunicazione dei dati del conducente del mezzo. La Corte costituzionale , con
sentenza n. 27/ 2005, «pur non affrontando ex professo il tema», ebbe
ad affermare – osserva sempre la difesa statale – che «in nessun caso il
proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del
conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione
dell’infrazione», dovendo la contestazione ritenersi definita solo «quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
Il Ministero dell’Interno, con
la circolare del 5 settembre 2011,n. 7157, chiarisce la non
sussistenza dell’omissione collaborativa da parte del cittadino qualora questi
non indichi le richieste generalità del conducente. Il ricorso difatti
costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione
dei dati della persona che si trovava alla guida del veicolo al momento della
violazione del codice della strada, come già affermato dalla circolare del 29
aprile 2011, n. 3971 dello stesso Ministero. L’applicazione dell’art. 126 bis,
comma 2, del codice della strada, in base al quale è statuito l’obbligo del
proprietario alla comunicazione dell’identità del conducente, non può ritenersi
applicabileprima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi.
Iscriviti a:
Post (Atom)